Nuovo codice della privacy: prime considerazioni sulla tutela della riservatezza in materia di R.C. auto

AutoreAlessandro Grisley
Pagine479-480

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L'entrata in vigore dal 1º gennaio 2004 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003, Suppl. ord. n. 123, denominato «Codice della Privacy») emanato con la duplice finalità di introdurre maggiori garanzie per i cittadini e di semplificare, almeno sulla carta, gli adempimenti per imprese e pubbliche amministrazioni, impone una verifica sull'effettiva situazione relativa alla tutela del diritto alla riservatezza nel settore della R.C. Auto.

Il Codice della Privacy dedica l'intero Titolo IX al complesso del Sistema bancario, finanziario ed assicurativo, occupandosi, in maniera trasversale, della tenuta dei sistemi informativi. In tale ambito, quello che qui più interessa analizzare è l'art. 120 rubricato, forse troppo genericamente, Sinistri e che in realtà si occupa esclusivamente della Banca dati sinistri R.C. Auto, istituita per combattere, prevenire e contrastare con maggiore efficacia le azioni fraudolente nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore. I tre articoli che, nell'ambito dello stesso Titolo, lo precedono (art. 117 Affidabilità e puntualità nei pagamenti; art. 118 Informazioni commerciali; art. 119 Dati relativi al comportamento debitorio) sono, infatti, riferibili principalmente ad Istituti di credito e Società finanziarie.

L'idea d'istituire una Banca dati sinistri «Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia...» nacque con il D.L. 28 marzo 2000 n. 70 dal titolo Disposizioni urgenti per il contenimento di spinte inflazionistiche, (quello, per intenderci, del blocco delle tariffe R.C. Auto) convertito con modifiche in legge 26 maggio 2000 n. 137, il cui articolo 2, comma 5 quater è richiamato «per quanto non previsto» dal citato art. 120 del Codice della Privacy.

Erano gli anni in cui, a fronte di un continuo aumento, sia nel numero sia nell'ammontare in termini d'importi liquidati, dei sinistri R.C. Auto con aspetti fraudolenti, c'era l'esigenza, raccolta per fortuna dal Governo di allora, d'iniziare in maniera concreta un'azione di contrasto e prevenzione di tali fenomeni che purtroppo, ancora oggi, caratterizzano alcune zone geografiche nel nostro territorio. Come tutti i provvedimenti d'urgenza, il testo presentava tutta una serie di lacune, in parte ancora presenti, in cui spiccano la mancata estensione della Banca dati 1 stessa alla fase assuntiva dei contratti 2, la totale assenza di forme di collaborazione e di scambi informativi con enti ed istituzioni che dispongono di dati rilevanti ai fini della lotta di fenomeni fraudolenti (Motorizzazione Civile, Ministero degli interni), l'assenza di una norma che possa consentire la possibilità d'accesso a tali archivi da parte delle stesse imprese di assicurazione, di organi giudiziari e pubbliche amministrazioni, l'alimentazione degli archivi da parte delle compagnie con cadenza «solo» trimestrale, nonché la mancata comunicazione d'informazioni essenziali al fine di uno studio completo dei fenomeni come la frequenza, la tipologia e gli importi complessivi (liquidati o a riserva) relativi alle singole voci di danno.

Fu, però, soprattutto l'assenza di un seppur minimo riferimento alla disciplina sulla privacy, che diede luogo a seri problemi interpretativi per quanto riguarda la possibilità di trattamento dei dati da parte dell'Isvap in difetto del consenso dell'interessato (art. 11, L. 675/96) ed impedì in pratica la comunicazione degli stessi a soggetti terzi. A tal riguardo è doveroso aggiungere che la questione relativa al rilascio agli interessati, da parte dell'Ania, delle informazioni relative alla denominazione dell'impresa presso cui è assicurato un veicolo, di cui siano noti soltanto gli estremi della targa, fu già all'epoca della prosecuzione di questo servizio, anche dopo l'entrata in vigore della L. 675/96, e che, quindi, il trattamento...

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