Privacy ed estratto conto condominiale

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PRATICA pra
PRIVACY ED ESTRATTO CONTO CONDOMINIALE
Con nota del 31 marzo 2014 (prot. 10221/88074) il Garante per la protezione dei dati personali ha risposto ad un
quesito posto dalla Confedilizia in ordine all’applicazione del riformulato art. 1129 c.c. e, segnatamente, in relazione
alla previsione, ivi contenuta, dell’obbligo dell’amministrazione di aprire e utilizzare un conto corrente intestato al
condominio e del correlato diritto di ciascun condomino di accedere alla relativa documentazione.
In particolare, la Confedilizia aveva posto all’attenzione del Garante la questione inerente la possibilità che dagli
estratti conto, bancari o postali, intestati al condominio, i singoli condomini potessero avere contezza di pagamenti
eseguiti con ritardi, anche minimi, da altri contromini, il che avrebbe potuto ledere il diritto alla riservatezza degli
interessati.
Al riguardo, il Garante osserva che a seguito della chiara previsione contenuta nel predetto art. 1129, “per effetto
della stipula del contratto di conto corrente bancario o postale da parte dell’amministratore, i condomini, pur non es-
sendo formalmente intestatari del conto (in ragione del fatto che il conto corrente è comunque intestato al condominio
nel suo complesso), divengono ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verif‌icare la destinazione dei
propri esborsi e soprattutto l’operato dell’amministrazione in merito all’intera gestione condominiale”. Consegue da
tanto - sempre secondo il Garante - che “rispetto alla fattispecie in esame possa trovare applicazione una disciplina
analoga a quella di cui all’art. 11-9 del D.L.vo n. 385/1993 (recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia)”. Norma che riconosce in capo al cliente - così come precisato dallo stesso Garante al punto 5.2 delle “Linee
guida in materia di trattamento dei dati personali della clientela in ambito bancario” (adottate il 25 ottobre 2007) - il
“diritto di ottenere” senza alcuna limitazione “copia di atti o documenti bancari (sia che essi contengano dati personali
relativi all’interessato, sia nel caso ciò non accada)”.
Alla luce di quanto precede, l’Autorità per la protezione dei dati personali conclude, quindi, evidenziando come non
si ravvisi “la sussistenza di alcuna limitazione - neanche nelle forme di un parziale oscuramento - rispetto all’ostensibi-
lità delle informazioni indicate nella rendicontazione (ivi compresi i dati personali relativi a terzi che dovessero esservi
contenuti), richiesta da un condomino alla banca nell’esercizio del diritto introdotto nell’art. 1129 c.c. dal legislatore
della riforma”.
In argomento si ricorda che l’Abi, l’Associazione delle banche italiane, aveva escluso qualsiasi responsabilità, sotto il
prof‌ilo della violazione della privacy, in capo ad un istituto di credito che - in applicazione del più volte citato art. 1129
c.c. - fornisca copia integrale dell’estratto conto condominiale (cfr. Cn apr. ‘14).
Arch. loc. e cond. 4/2014

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