Condominio e privacy: una convergenza ancora incompleta

AutoreNino Scripelliti
Pagine13-20

Page 13

@1. Privacy e condominio: premessa e considerazioni generali.

Privacy e condominio: è terreno di problemi reali e di problemi immaginari che non sempre è agevole distinguere, in uno scenario normativo caratterizzato dalla magmatica ed esuberante disciplina della protezione dei dati personali, in fase di permanente espansione e con effetti pervasivi ed invasivi di sempre più vasti settori della vita sociale, tra i quali anche la pietrificata disciplina del condominio; e pour cause, visto che è nel condomino che la reciproca prossimità dell'abitare e del vivere aumenta il pericolo per la riservatezza dei dati personali.

La disciplina sulla privacy, ora rielaborata sistematicamente nel recente testo unico approvato con D.L.vo n. 196/2003 solennemente autodefinitosi Codice in materia di protezione dei dati personali (nel seguito della presente nota, anche Il Codice), è caratterizzata dalla costante eterointegrazone dei suoi contenuti con assunzione di dati ed concetti metagiuridici in costante maturazione nella realtà sociale, ma anche dalla continua opera di implementazione da parte del Garante, che è attivissima fonte di produzione di norme sostanziali alle quali sfuggono ben pochi aspetti della vita e delle attività dei partecipanti alla vita associata; ma tra questi aspetti, de minimis, non si annovera - salvi sporadici interventi - il condominio, che pure rappresenta un potente fattore di aggregazione sociale, ma anche di limitazione degli schermi protettivi dei dati personali dei partecipanti.

In generale, vale osservare che anche sotto lo specifico angolo visuale dell'argomento di questa nota, i principi guida assunti dal sistema normativo della tutela dei dati personali, non assurgono a specificità sufficiente a rendere autoesecutiva la disciplina di settore, ispirata al principio cardine dell'equilibrio tra l'interesse di ognuno alla riservatezza dei propri dati personali ed il concorrente interesse, anche esso ben meritevole di tutela, alla informazione ed alla quanto più completa conoscenza delle condizioni nelle quali l'azione ed il comportamento di ognuno di esplica, per ottenere i migliori effetti 1. Si noterà, infatti, che il diritto alla protezione dei dati personali, secondo la definizione di particolare latitudine di dato personale dell'art. 4 del Codice («qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente, associazione...») 2, quale enunciato cardine della finalità del codice (art. 1), non vale quale diritto erga omnes alla disponibilità esclusiva dei propri dati personali, e non esclude il diritto di altri soggetti, pubblici o privati, al trattamento e quindi all'acquisizione ed utilizzazione di certi dati in relazione ad interessi superindividuali (artt. 8, 13 del Codice); né comprende l'altro profilo della tutela della privacy quale sfera personale ed individuale di riservatezza, rappresentato dalle limitazioni alle intrusioni informatiche o telefoniche salvo il consenso del destinatario (art. 130), non presenti nella loro attuale entità - legata al fenomeno internet - al momento della configurazione iniziale della disciplina poi confluita nel codice.

Dal Codice emergono, dunque, i tratti caratterizzanti una disciplina che non definisce il contenuto dei dati meritevoli di protezione - come accade invece per i dati sensibili (art. 4, sub d) - ma che procedimentalizza il loro trattamento, quasi ad esorcizzare possibili scenari orwelliani, ipotizzabili all'albore delle tecnologie informatiche come proiezione della capacità degli ordinatori elettronici di elaborazione - aggregazione, associazione e disaggregazione - ed analisi dei dati e di acquisizione di livelli ulteriori di conoscenza, e quindi di operazioni in vista delle quali è emersa l'esigenza di provvedere alla tutela dei soggetti deboli dai possibili abusi nel trattamento dei dati da parte dei soggetti che si vuole ipotizzare come forti (sotto i profili tecnologici, economici, politici). Ed è a questi scenari che appare commisurata la figura dell'Autorità per la protezione dei dati (denominata Garante), quale centro di imputazione di una complessa aggregazione di competenze, dirette non soltanto all'attuazione pretoria e creativa delle leggi (ed ora del Codice), ma anche alla produzione di norme giuridiche materiali, ed alla propulsione dell'autonomia delle categorie dei soggetti interessati all'attuazione della disciplina (i codici di deontologia di cui agli artt. 12, 102, 106, 135, 139, 140) 3. È chiaro che questa rigogliosa attività normativa, si sottrae ai ricorrenti proclami sulla deregolamentazione quale fattore di liberalizzazione e di efficienza dei comportamenti sociali, in quanto quella della c.d. privacy è materia nuova solo di recente transitata dal piano del costume e della buona creanza al piano del diritto, e che ha richiesto che si formulassero regole ex novo.

Con il tempo si vedrà poi la natura - se giuridica o metagiuridica - di quelle deontologiche, nonché gli effetti nei rapporti tra i vari soggetti agenti nell'ambito del sistema normativo della protezione dei dati personali, dei codici deontologici come fonte di cognizione atipica: infatti, norme di deontologia, frutto di autonomia di categorie professionali, esistono da tempo, ma quelle previste al Codice sulla privacy, seppure aventi la loro fonte nell'autonomia delle associazioni di categoria più rappresentative, in seguito alla prevista approvazione del Garante spiegano la loro efficacia erga omnes e non solo limitatamente agli appartenenti alle categorie che li hanno sottoscritti 4. Inoltre, le competenze del Garante si estendono alla soluzione di conflitti tra soggetti del trattamento dei dati e soggetti ai quali tali dati si riferiscono, con facoltà estese alla emanazione di provvedimenti inibi-Page 14tori e sanzionatori: quindi si profila una Autorità alla quale la dottrina non esita ad attribuire natura e competenze paragiurisdizionali e quindi ibride 5, ammesso che tale sia il modo di superare il noto divieto di cui all'art. 102 Cost., sì da evidenziare la natura trivalente delle funzioni dell'Autorità. Profilo, questo delle funzioni dell'Autorità, che pur eccedendo i limiti di questa nota, consente di osservare che il divieto di cui all'art. 102 Cost. non garantisce, di per sè, da errori da parte del legislatore ordinario che, più o meno consapevolmente, istituisse un giudice speciale, ma che l'alternatività tra il ricorso al Garante ed alla Autorità giudiziaria prevista dall'art. 145 del Codice, non vale quale argomento in favore della natura giurisdizionale dei poteri del Garante, considerato che il procedimento per l'attuazione dei diritti degli interessati in materia di protezione di dati personali, si raccorda comunque con il giudizio avanti l'autorità giudiziaria ordinaria stante l'impugnazione al tribunale prevista dall'art. 152. Comunque, il condominio ed i condomini hanno interesse ad avvalersi di queste competenze del Garante, in considerazione della praticità e celerità dei procedimenti, certamente più proporzionati al genere delle questioni condominiali, e più efficienti di quelli della giustizia ordinaria.

Gli effetti, ad oggi, della attuazione, della elaborazione e della implementazione permanente di questo compendio normativo, sono rappresentati, in primo luogo, dalla emersione di interessi e valori presenti anche in forma latente nel corpo sociale, inutili ed avvertiti spontaneamente seppure in modo differenziato ma per i quali, si deve obiettivamente riconoscere, non v'erano istanze sociali di tutela urgente (salvo il necessario adempimento alle direttive comunitarie 95/ 46/CE, 97/66/CE e 2003/58/CE); e per altro verso, della creazione di tali valori, anche se non sempre correttamente percepiti, quale effetto della tutela legale. Accade quindi che a livello di opinione diffusa si percepisca la privacy come valore assoluto e non bilanciato dal contrapposto valore, egualmente meritevole di tutela, della informazione e della diffusione della conoscenza delle condizioni soggettive ed oggettive alle quali coloro che agiscono nella società hanno interesse a commisurare il proprio comportamento 6; ed appare quindi opinabile l'impostazione generale del sistema normativo della protezione dei dati personali, imperniato sulla tutela della riservatezza e fortemente sbilanciato in danno della circolazione dei dati. La disciplina del trattamento dei dati personali, è quindi calata su terreno vergine come pregiudizialmente orientata verso la tutela dei soggetti presunti più deboli, rispetto alla ipotizzata proponderanza di supposti soggetti forti, piuttosto che quale individuazione del punto di equilibrio tra diffusione e protezione dei dati personali, e della adeguata considerazione del valore della informazione quale presupposto di più efficienti comportamenti sociali 7.

Ed è proprio nell'ambito condominiale che si manifesta la necessità di un punto di equilibrio sulla collocazione del quale la disciplina sulla privacy non si sofferma adeguatamente, tra doverosa tutela della riservatezza dei dati relativi ai condomini, ma nel contempo riconoscimento del diritto di questi alla reciproca informazione in ordine ai dati personali che possano influire sulla correttezza dei comportamenti e sull'orientamento delle scelte dell'amministrazione condominiale. È chiaro che prima di deliberare taluni lavori condominiali interessanti certe strutture e comportanti costi elevati, i condomini avranno diritto di sapere se eventuali modificazioni strutturali realizzate all'interno delle singole unità immobiliari siano compatibili con questi lavori ovvero si richiedano specifiche precauzioni; così come gli stessi condomini, tutti debitori dell'intero importo del costo dei lavori in virtù della solidarietà passiva, avranno ben diritto di essere informati sulle effettive possibilità di adempimento di ognuno di loro.

@2. L'amministrazione condominiale come trattamento di dati.

Considerato che per «trattamento» dei dati, si intende...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT