Condominio: bacheche e privacy; obbligazioni, superabile la parziarietà; assemblee e soggetti esterni

AutoreCorrado Sforza Fogliari
Pagine137-139

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1. Debiti condominiali, riaffermata la solidarietà

“La responsabilità dei condòmini per le obbligazioni assunte dal condominio ha natura solidale per cui ogni condòmino è tenuto verso i terzi all’adempimento per l’intero della prestazione dovuta, liberando con l’adempimento tutti gli altri condòmini condebitori nei cui confronti ha diritto di regresso”.

Lo ha stabilito la Corte di Appello di Roma, nella sentenza n. 2729/’10, ponendosi, così, in aperto contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella nota pronuncia n. 9148 dell’8 aprile 2008, che - risolvendo un conflitto sorto in giurisprudenza rispetto alla responsabilità solidale o pro quota dei condòmini per le obbligazioni contratte dall’amministratore nell’interesse del condominio - avevano ritenuto legittimo, facendo propria la tesi minoritaria, il principio della parziarietà, ossia della ripartizione tra i condòmini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote.

La motivazione su cui i Supremi giudici avevano basato tale assunto era, in estrema sintesi, la seguente: occorre, affinché scatti la solidarietà, “la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell’obbligazione, ma anche della indivisibilità della prestazione comune”; e poiché il pagamento di una somma di denaro è sempre divisibile, da ciò deriva “la intrinseca parziarietà dell’obbligazione” condominiale. Secondo i giudici d’appello romani, però, tale argomentazione non è condivisibile: l’«indivisibilità» della prestazione - precisano - “non costituisce un requisito per differenziare le obbligazioni solidali (in cui ciascun debitore è tenuto all’intera prestazione) dalle obbligazioni parziarie (in cui ciascun debitore è tenuto alla prestazione per la sua quota)”. L’art. 1292 c.c. - spiegano ancora gli stessi giudici - “non indica affatto la «indivisibilità» della prestazione come un requisito della obbligazione solidale, né tanto meno identifica l’obbligazione solidale con la obbligazione indivisibile”.

L’art. 1292 c.c. identifica piuttosto “l’obbligazione solidale passiva” nella semplice esistenza “di una pluralità di soggetti debitori tutti tenuti alla medesima prestazione, cioè ad una prestazione comune a tutti i debitori”.

Da quanto precede deriva - sempre secondo la Corte d’appello di Roma - che il principio “per stabilire se, nel caso di più debitori, c’è una obbligazione solidale o parziaria” non è da ricercarsi nella divisibilità della prestazione, ma nel dettato “chiaro e inequivoco” dell’art. 1294 c.c. secondo cui “i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”. Norma da cui si evince - concludono gli stessi giudici - che la regola generale è la solidarietà dei condòmini “per i debiti relativi alla amministrazione e manutenzione del bene comune”.

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