DELIBERAZIONE 23 dicembre 2002 - Integrazione delle disposizioni in materia di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacita' di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero. (Deliberazione n. 230/02)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2002, Premesso che

con deliberazione 1 agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 196 del 22 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 151/02), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha disciplinato il riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacita' di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica; il decreto legislativo n. 79/1999; Viste

la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01); la deliberazione dell'Autorita' 26 marzo 2002, n. 50/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 50/02); la deliberazione n. 151/02; la deliberazione dell'Autorita' 9 ottobre 2002, n. 175/02 (di seguito: deliberazione n. 175/02); la deliberazione 21 novembre 2002, n. 190/02; Considerato che

l'art. 3, commi 3 e 6, quarto alinea, del decreto legislativo n.

79/1999, delinea il regime ordinario di accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale, vietando, in particolare, che siano riconosciuti ai proprietari di porzioni della stessa o a coloro che ne abbiano la disponibilita', diritti di esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore di alcun tipo nel suo utilizzo; in deroga a tali disposizioni, l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 attribuisce all'Autorita' il potere di individuare, con propri provvedimenti, modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica nel caso che risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili; tali provvedimenti, e da ultimo la deliberazione n. 190/02, hanno costantemente previsto l'adozione di procedure concorsuali per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione di...

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