Integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, in materia di priorita' di dispacciamento delle unita' di produzione combinata di energia elettrica e calore, nel primo periodo di esercizio delle medesime. (Deliberazione n. 71/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 maggio 2004; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), in particolare l'art. 3, comma 3, e l'art.

11, commi 2 e 4; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999 (di seguito: decreto 11 novembre 1999); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico (di seguito: disciplina del mercato elettrico); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito

deliberazione n. 42/02); la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03); il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04; la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04); Considerato che

l'attestazione delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02 prevede il rispetto di un indice che tiene conto del risparmio di energia primaria rispetto alla produzione separata di energia elettrica e calore e di un indice per la verifica dell'effettiva produzione di energia termica utile da parte dell'unita' di produzione, e avviene sulla base delle dichiarazioni trasmesse annualmente dai produttori al Gestore della rete e riferite ai dati di produzione a consuntivo dell'anno solare precedente; conseguentemente, la priorita' di dispacciamento, cosi' come gli altri benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999, e' riconosciuta a titolo definitivo su base annuale alle unita' di cogenerazione che ne hanno titolo con riferimento all'anno successivo a quello a cui i dati di esercizio sono riferiti; alcuni operatori hanno rappresentato all'Autorita' l'esigenza di ottenere il riconoscimento della priorita' di dispacciamento, quanto alle unita' di produzione in grado di soddisfare, sulla base di dati di progetto e degli esiti dei collaudi, le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02, anche nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio delle predette unita' di produzione ed il 31 dicembre dello stesso anno (di seguito: il primo periodo di esercizio); con l'avvio, a far data dal 1° aprile 2004, del dispacciamento di merito economico, il...

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