Principio di precauzione e imputazione colposa

AutorePaola Scevi
Pagine1095-1101

Page 1095

1. Premessa

Il passaggio dalla società della tecnica alla c.d. società del rischio1 ha indotto alcuni autori a teorizzare - prevalentemente in chiave critica - un vero e proprio “diritto penale del rischio” 2. Tale concetto, evocativo da un lato di nuove esigenze di tutela, d’altro lato di timori di “flessibilizzazione” del concetto classico del diritto penale d’evento 3, coinvolge in particolare la responsabilità colposa.

Nella colpa si è individuato il prototipo di una moderna dogmatica del rischio 4 e, in considerazione della contiguità della nozione al tema del pericolo, su di essa si riverberano tutte le criticità che incontra il diritto penale contemporaneo a misurarsi con questo ambito di esperienza, tra le quali emblematiche sono le controversie che riguardano la fisionomia e collocazione sistematica del c.d. rischio consentito 5.

In stretta connessione con il tema del rischio consen- tito e in generale del diritto penale del rischio o della prevenzione 6 sono le questioni richiamate dal principio di precauzione 7, evocato per legittimare l’adozione da parte del legislatore o della pubblica amministrazione di provvedimenti normativi o amministrativi in contesti di “incertezza scientifica”, vale a dire in presenza di sospetti riguardo la pericolosità di una condotta, una situazione, un prodotto o una sostanza 8.

L’utilizzo in ambito penale di tale principio ha generato dubbi di compatibilità rispetto a principi e categorie classiche del diritto penale, segnatamente in relazione all’accertamento della causalità - che necessita un giudizio nomologico in termini di certezza o di alta credibilità razionale circa il nesso tra condotta ed evento - o del pericolo concreto - che necessita una causalità potenziale, fondata su leggi scientifiche. D’altro canto, anche le ipotesi di pericolo astratto richiedono un riferimento a leggi scientifiche circa la pericolosità di quelle condotte sospettate di essere gravemente pregiudizievoli per la salute.

La questione si pone anche con riferimento alla colpa, segnatamente nei casi in cui la pericolosità di una condotta, ipotizzabile soltanto a livello di congettura al tempo in cui la stessa è posta in essere, sia scientificamente suffragata in un tempo successivo. In simili casi, a fronte di una prova rigorosa del nesso causale tra la condotta e l’evento alla luce della legge scientifica ormai acclarata, si pone il problema se il risultato dannoso possa essere considerato prevedibile già al momento della condotta, ovvero se un dovere cautelare possa nascere in contesti di incertezza scientifica. Alla questione - affrontata nella prassi sia nel processo sul Petrolchimico di Porto Marghera 9 che di recente in quello sul disastro di Sarno 10 - la dottrina prevalente propende a dare risposta negativa, fondata sul modello classico di ricostruzione della colpa 11, la quale richiede un accertamento basato sulle conoscenze scientifiche disponibili e consolidate al momento della condotta: il dovere di riconoscimento dei rischi insiti nella condotta sorge al tempo della stessa e può riguardare esclusivamente le conoscenze disponibili in quel momento 12.

Va sul punto osservato che nei contesti rischiosi contraddistinti da un livello di anticipazione della tutela a tempi così lontani dalla verificazione del danno da far risultare incerta anche la sola possibilità di una lesione degli interessi protetti, le categorie penalistiche classiche sono giocoforza destinate ad entrare in crisi. Invero, la legittimazione di un intervento di tipo coercitivo è fondata sul “riscontro in esigenze e bisogni saldamente ancorati a ‘fatti’ e circostanze verificabili” 13. Talché l’ammissibilità di un “diritto penale del rischio” viene messa in discussione dall’incertezza circa la verificabilità dei presupposti - oggettivi e soggettivi - della responsabilità secondo i parametri conformi ai principi ed alle regole del diritto penale.

2. Le esigenze di tutela assegnate dall’ordinamento penalistico all’imputazione colposa

Appare necessario interrogarsi preliminarmente sullo spazio oggi ascrivibile all’imputazione “per colpa” nel nostro sistema penale.

Tra i criteri di imputazione soggettiva del fatto all’au- tore nel codice penale vigente e almeno per i delitti (art. 42, comma 2 c.p.), la colpa è criterio “eccezionale” di re-

Page 1096

sponsabilità penale, che richiede una previsione espressa, a fronte di un dato empirico-criminologico che per contro disvela l’elevato grado di diffusione di tale modello di responsabilità: “statisticamente il delitto ‘consueto’ è oggi proprio il delitto colposo” 14. Nell’età della tecnica e ancor più nella società del rischio i reati colposi, un tempo relativamente rari, sono divenuti la forma più frequente della responsabilità penale.

L’eccezionalità della colpa è da intendersi nel senso che nei reati più gravi, cioè nei delitti, si risponde a titolo di colpa solamente in presenza di una previsione legislativa espressa. Questa regola, oltre ad essere formulata in via generale dall’art. 42, comma 2 c.p., è ribadita dall’art. 47, comma 1 c.p. (con riferimento all’errore sul fatto), dall’art. 55 c.p. (con riferimento all’eccesso colposo nelle scriminanti), dall’art. 59, comma 4 c.p. (con riferimento all’errore sulle scriminanti), nonché dall’art. 83 c.p. (con riferimento all’aberratio delicti): tali fattispecie lasciano, invero, residuare una responsabilità colposa - o comunque a “titolo di colpa” - “quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.

Nei delitti risultano - in via ordinaria - sanzionabili mediante il ricorso alle pene solamente le offese ai beni giuridici poste in essere volontariamente, dunque con un comportamento doloso (tutela “frammentaria”); diversamente alla colpa si attribuisce il ruolo di criterio “sussidiario” di imputazione soggettiva, il quale - nei casi preveduti dalla legge - completa la protezione di certi beni o interessi anche contro offese non dolose. La regola della previsione espressa della responsabilità a titolo di colpa rappresenta il riflesso sul piano tecnico-legislativo del principio di legalità (e di tipicità), nonché del principio di frammentarietà, oltre che del canone della “extrema ratio” (o sussidiarietà) del diritto penale.

Si è sostenuto in dottrina che la previsione “espressa”, riferita ai delitti contemplati come punibili a titolo di colpa, non sarebbe da intendere come necessariamente anche esplicita e che pertanto una responsabilità colposa può essere ricavata anche implicitamente, per esempio attraverso una interpretazione sistematica 15. Secondo l’orientamento dottrinale prevalente l’affermazione non può essere condivisa, poiché “dà adito a soluzioni incerte là dove il legislatore del 1930 ha chiesto una speciale chiarezza” 16. Talché si richiede la previsione esplicita o quanto meno il riferimento ad una delle qualifiche di cui alla seconda parte della definizione della colpa, ex art. 43 c.p., (“… e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”): non è dunque ritenuto indispensabile che ci si ancori ad una menzione “quasi sacramentale” 17 della colpa nominata come tale. Siffatta componente definitoria identifica il nucleo normativo della nozione, imperniato sulla necessità di trasgressione di regole preventive-cautelari, “di diligenza” in senso lato, non formalizzate e derivanti dall’esperienza di controllo dei pericoli - c.d. “colpa generica” - ovvero formalizzate in testi normativi scritti - c.d. “colpa specifica”. La ragion d’essere dell’imputazione colposa è dunque costituita dal rimprovero di non conformità a regole preventive scritte o socialmente consolidate e quindi alle ragionevoli aspettative di comportamento diligente nutrite dalla collettività. In considerazione delle funzionalità proprie della sanzione penale, la responsabilità penale colposa è finalizzata a promuovere l’assimilazione dei modelli preventivi da parte dei consociati. Tale responsabilità, alla luce del canone dell’extrema ratio, potrà rilevarsi solamente ove si ravvisi che il rimprovero personale ad essa relativo non sia sostituibile, per la tutela dei beni giuridici, con altri strumenti di controllo sociale.

Il rimprovero personale, nel reato colposo, è mosso all’agente per non aver tenuto in debita considerazione i pericoli ingeniti nella propria condotta, non conformandosi alle regole di diligenza e dunque ai modelli cautelari esistenti o, in mancanza degli stessi, per non essersi astenuto dal tenere la condotta pericolosa. La responsabilità per colpa si fonda dunque sull’accertamento della evitabilità del fatto e segnatamente sul riscontro che questo sarebbe stato evitato ove fossero state colte le possibilità di salvataggio del bene - mediante subcondotte preventive o il non agire - che l’agente avrebbe potuto e dovuto riconoscere: passibile di imputazione per colpa è un fatto che l’agente avrebbe potuto e dovuto evitare.

La nascita della regola di diligenza si ha con la riconoscibilità - prevedibilità - del pericolo cui determinati beni giuridici sono esposti nel caso di una sua violazione. La regola cautelare deve essere preesistente e riconoscibile come pertinente al caso concreto; questo presupposto necessario della responsabilità penale discende dai principi garantisti fondamentali e segnatamente dal principio di colpevolezza quale necessario completamento del principio di legalità.

Il rimprovero colposo si basa sull’inosservanza delle regole di diligenza-cautelari, regole che devono informare la condotta umana durante lo svolgimento di determinate attività, naturalmente evocative della figura dell’agente modello. L’elaborazione di tale figura ha proprio lo scopo di individuare i criteri che consentano di scindere gli eventi riconducibili alla sfera della violazione di un obbligo di diligenza, da quelli che, al contrario, esulano dall’ambito della norma cautelare - ossia dalla sua “copertura” - e, pertanto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT