DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 5 - Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita'' e della parita'' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione). (10G0018)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008», ed in particolare gli articoli 1, 2, 9 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione);

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, recante regolamento per il riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, recante regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 luglio 2009, n. 88, reso nella seduta del 29 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

  1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) le espressioni «Ministro delle attivita' produttive» e «Ministero delle attivita' produttive», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

    b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente articolo:

    Art. 1 (Divieto di discriminazione e parita' di trattamento e di opportunita' tra donne e uomini, nonche' integrazione dell'obiettivo della parita' tra donne e uomini in tutte le politiche e attivita'). - 1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

    2. La parita' di trattamento e di opportunita' tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.

    3. Il principio della parita' non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

    4. L'obiettivo della parita' di trattamento e di opportunita' tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attivita'.

    ;

    c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.";

    2) al comma 2, lettera b), la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sei" e la parola: "maggiormente" e' sostituita dalla seguente: "comparativamente piu'";

    3) al comma 2, lettera c), la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sei" e la parola: "maggiormente" e' sostituita dalla seguente: "comparativamente piu'";

    4) al comma 2, lettera d), le parole: "un componente designato" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti designati";

    5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le designazioni di cui al comma ono effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato puo' essere costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione quando pervengano le designazioni mancanti.";

    6) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e politiche di genere";

    7) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative; ";

    8) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: "c) cinque dirigenti o funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per le politiche per l'orientamento e la formazione, per l'innovazione tecnologica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative;

    c-bis) tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita', di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative; ";

    9) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del Comitato.";

    d) all'articolo 9, comma 2, le parole "del collegio istruttorio e" sono soppresse;

    e) all'articolo 10, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", adottando un metodo che garantisca un criterio tecnico scientifico di valutazione dei progetti";

    2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

    "f-bis) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parita' di trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale, nonche' sui contratti collettivi, sui codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi; ";

    3) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:

    "g-bis) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego; ";

    4) dopo la lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

    "i-bis) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti in materia di parita' fra donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego;

    i-ter) provvede, anche attraverso la promozione di azioni positive, alla rimozione degli ostacoli che limitino l'uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, allo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternita', alla piu' ampia diffusione del part-time e degli altri strumenti di flessibilita' a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari.";

    f) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, lettera c), dopo la parola: "dirigente" sono aggiunte le seguenti: "o un funzionario";

    2) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

    "c-bis) un dirigente o un funzionario del Dipartimento delle pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

    c-ter) un dirigente o un funzionario del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ";

    3) al comma 2, le parole: "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c), c-bis) e c-ter)";

    g) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo";

    2) al comma 4, dopo le parole "nel rispetto di requisiti di cui all'articolo 13, comma 1" sono inserite le seguenti: ", e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa";

    h) all'articolo 14, comma 1, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "per non piu' di due volte";

    l) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, lettera a), le parole "previste dal libro III, titolo I" sono sostituite dalle seguenti: "nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT