Principio di offensività, concezione realistica del reato e reati di pericolo

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine33-45
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Capitolo 2
Nullum
crimen sine
iniuria
1Prof‌ili generali
PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ,
CONCEZIONE REALISTICA
DEL REATO E REATI DI PERICOLO
2
Nel Capitolo precedente abbiamo visto che il reato consiste in un fatto illeci-
to, punito con sanzioni penali, lesivo di beni riconosciuti e tutelati dalla
Costituzione o, comunque, non incompatibili con essa.
Da tale def‌inizione si ricava, che, aff‌inché possa conf‌igurarsi un reato, oc-
corrono due requisiti:
- un comportamento corrispondente alla fattispecie di reato così come de-
scritta dalla norma penale di parte speciale;
- l’offesa, ossia la lesione (o l’esposizione a pericolo) di un bene costitu-
zionalmente signif‌icativo o, comunque, non incompatibile con la Co-
stituzione (Mantovani).
Quest’ultimo requisito impedisce di sottoporre a sanzione penale la semplice
inosservanza di una norma giuridica, qualora non si traduca nella lesione
(o nell’esposizione a pericolo) di un interesse giuridicamente rilevante. Se
così non fosse, saremmo in presenza di un sistema penale meramente pre-
ventivo, tipico dei sistemi totalitari, nei quali è reato la semplice violazione
del dovere di fedeltà all’ordinamento che lo Stato si attende dai cittadini.
Il principio di offensività, pertanto:
- impone di considerare reato solamente l’offesa ad un bene giuridico
costituzionalmente rilevante, in conformità al brocardo latino nullum
crimen sine iniuria;
- presuppone il principio di mate rialità del fatto, in virtù del quale posso-
no essere sanzionate penalmente soltanto le condotte che si manifestino nel
mondo esterno, pregiudicando un interesse individuale o collettivo giuridi-
camente rilevante (Fiorella). In tal modo, è esclusa la possibilità di punire gli
atteggiamenti interni che non si concretizzano in condotte esteriori. Questo
principio si ricava dai principi costituzionali, in particolare dal principio di
laicità dello Stato, che impone di valutare diversamente il reato dal pecca-
to: ad esempio, se si punisse colui che desidera la donna d’altri (l’esempio è
di Cadoppi-Veneziani), sarebbe violato il principio di materialità, poiché il
pensiero riguarda la coscienza del soggetto e non si traduce in un comporta-
mento esteriore; tale comportamento è considerato come peccato, e tuttavia

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