Principio di autodeterminazione e decisioni di

AutoreBarbara Salvatore
Pagine107-133
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rivista di diritto privato Saggi e pareri
1/2013
Principio di autodeterminazione
e decisioni di ne vita*
di Barbara Salvatore
SOMMARIO: 1. Il principio di autodeterminazione terapeutica. Proli generali. – 2.
La tutela della salute in funzione dell’identità personale: il diritto all’integrità perso-
nale. – 3. Il riuto del trattamento sanitario: l’ipotesi del paziente cosciente. – 4.
Segue: l’ipotesi del paziente incapace. – 5. Dichiarazioni anticipate di trattamento e
amministrazione di sostegno.
1. Il principio di autodeterminazione terapeutica. Proli generali
Il ruolo della volontà del soggetto nelle decisioni che concernono la propria sfera
individuale e corporea, specie in ambito terapeutico, rappresenta uno dei problemi
cruciali con cui il singolo e la società sono oggi chiamati a confrontarsi. Il progresso
scientico e tecnologico ha, come noto, ampliato le possibilità della medicina di inu-
ire sulla malattia, consentendo di prolungare, non senza sacrici, la vita del paziente.
L’introduzione di metodologie di cura sempre più invasive, che attraverso sosticati
macchinari e presidi tecnici sono in grado di sostituirsi a diverse funzioni vitali dell’or-
ganismo, impone, dunque, la riessione sulle decisioni che riguardano il corpo1.
La possibilità di riutare la terapia e, conseguentemente, accettare il naturale corso
della malattia, evitando il ricorso alla tecnologia ed alla cura, ha aperto il dibattito
sull’ammissibilità della scelta del paziente di fruire o meno di tali tecniche curative.
Molti Paesi hanno avuto il bisogno di confrontare la propria legislazione con situazio-
ni che no a pochi anni fa erano sconosciute: i tragici casi di sospensione e di riuto
delle terapie, che hanno interessato le cronache negli ultimi anni, evidenziano un
problema che no a ieri era appannaggio esclusivo della professione medica2.
* Il saggio è destinato agli Scritti in memoria del Prof. Nicola Di Prisco.
1 È inevitabile osservare come il progresso tecnico metta a dura prova la tenuta di concetti ritenuti no a poco
tempo fa immutabili, come ad es. la vita o la morte, perché ad esclusivo appannaggio della natura. Ciò pone
il giurista difronte a nuovi problemi e nuove sde. Tra le molteplici riessioni che arontano il tema si veda
N. Irti, Il diritto nell’età della tecnica, Napoli, 2007, 40; S. Rodotà, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, 144;
2 In Italia il dibattito politico si è fatto molto acceso in seguito ai casi Welby ed Englaro. Si veda Trib. Roma
23 luglio 2007, (caso Welby), in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 65; Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748 (caso
Englaro) in Dir. giur., 2007, 572 ss. con nota di C. Ghionni, Il “consenso dell’incapace” alla cessazione del
trattamento medico; ed in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 83. I disegni di legge che sono stati presentati in
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L’interesse odierno per il principio di autodeterminazione è peraltro testimoniato
dagli innumerevoli incontri e dibattiti che si svolgono nelle sedi accademiche e nei
luoghi di cultura, ove il sapere di diverse aree tenta di arontare in maniera sinergi-
ca un tema interdisciplinare e dai notevoli risvolti ideologici3. Sul punto la dottrina
è ormai impegnata in un acceso dibattito che, basandosi su dati giuridici, mostra,
nelle ricostruzioni prescelte, le dierenti scelte etiche che ne sono alla base4.
La complessità delle problematiche, al cui interno si agitano dierenti valutazio-
ni di ordine pregiuridico, inoltre, è testimoniata dalle dierenti impostazioni che si
possono trovare in dottrina ed in giurisprudenza, nonché dalla animosità con cui
purtroppo si è arrivati alla formulazione nonché alla approvazione, non ancora de-
nitiva, del progetto di legge sul c. d. testamento biologico5.
Parlamento sono diversi; dal 20 ottobre 2011 ad oggi è in esame presso la Commissione Igiene e Sanità il
testo del d. d. l. “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni
anticipate di trattamento” approvato dalla Camera, il cui relatore è l’On. Raaele Calabrò. Si veda http://
www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37148.htm.
In Francia la materia è stata disciplinata dalla legge del 22 aprile 2005-370 relativa a l’espressione della vo-
lontà dei malati alla ne della vita, che ha inserito nel code de la santé publique l’ art. 1111-10 e l’art. 1111-
11 in materia di Directives anticipées. L’articolo L. 1111-10 prevede che, se una persona, in fase avanzata o
terminale di una malattia grave e incurabile, decide di limitare o interrompere ogni trattamento, il medico
è tenuto a rispettarne la volontà – dopo aver informato il paziente sulle conseguenze della scelta – salvaguar-
dando la dignità del medesimo e assicurando la qualità della sua vita con il ricorso a terapie palliative.
L‘articolo L. 1111-11 prevede la possibilità, per un soggetto maggiorenne, di formulare direttive anticipate
(directives anticipées) che indichino gli orientamenti del soggetto relativamente alle limitazioni o cessazioni
di trattamenti medici (con riferimento agli eventuali casi in cui egli non sia più in condizione di esprimere
la propria volontà); esse sono revocabili in ogni momento.
In Germania la legge che disciplina la “Disposizione del paziente” è entrata in vigore nel 2009 modicando
il BGB al par. 1901° in tema di amministrazione di sostegno. La legge ha sancito come obbligatoria e vin-
colante la volontà del paziente, a prescindere dal tipo e dallo stadio della malattia, prevedendo che qualun-
que maggiorenne in grado di esprimere il proprio consenso – revocabile in ogni momento – possa lasciare
per iscritto le indicazioni relative agli interventi medici ai quali potrebbe in futuro essere sottoposto. Qua-
lora non vi fosse una espressa dichiarazione di volontà sarà l’amministratore di sostegno a determinare i
contenuti della presunta volontà del paziente sulla base di dichiarazioni orali precedenti, credenze etiche o
religiose nonché dei valori personali del soggetto. Anche in Germania l’emanazione della legge è avvenuta
in seguito ad alcune sentenze del Bundesgerichtshof che avevano ritenuto vincolanti per il medico la disposi-
zioni di ne vita. Si veda S. Patti, Disposizioni di ne vita: la legge tedesca, in Famiglia, pers., succ., 2009, 964.
3 Il problema del riuto della terapia e delle decisioni di ne vita coinvolge diversi saperi e professionalità che ne-
cessitano di confronto. Si segnala il lavoro svolto dal Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (CIRB), orga-
nismo di ricerca cui aderiscono le Università napoletane con lo scopo di una riessione comune sulle questioni
etiche sollevate dagli sviluppi della biomedicina, www.unibioetica.it. Tra i tanti incontri e convegni di cui sono
stati pubblicati gli atti si veda da ultimo A. a. V. v., Riuto di cure e direttive anticipate. Diritto vigente e prospettive
di regolamentazione, svoltosi a Genova il 23 maggio 2011, a cura di Carusi, Castignone e Ferrando, Torino, 2012.
4 Si veda la critica mossa a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748, cit., da F. Gazzoni, Sancho Panza in Cassazione
(come si riscrive la norma sull’eutanasia, in spregio al principio della divisione dei poteri), in Dir. Fam. e delle
persone, 2007, 107 ss.
5 Ci si riferisce al già citato progetto “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato
e di dichiarazioni anticipate di trattamento”, (d. d. l. Calabrò) il quale ha subito una accelerazione nei lavo-

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