Principio di autodeterminazione e decisioni di
Autore | Barbara Salvatore |
Pagine | 107-133 |
107
rivista di diritto privato Saggi e pareri
1/2013
Principio di autodeterminazione
e decisioni di ne vita*
di Barbara Salvatore
SOMMARIO: 1. Il principio di autodeterminazione terapeutica. Proli generali. – 2.
La tutela della salute in funzione dell’identità personale: il diritto all’integrità perso-
nale. – 3. Il riuto del trattamento sanitario: l’ipotesi del paziente cosciente. – 4.
Segue: l’ipotesi del paziente incapace. – 5. Dichiarazioni anticipate di trattamento e
amministrazione di sostegno.
1. Il principio di autodeterminazione terapeutica. Proli generali
Il ruolo della volontà del soggetto nelle decisioni che concernono la propria sfera
individuale e corporea, specie in ambito terapeutico, rappresenta uno dei problemi
cruciali con cui il singolo e la società sono oggi chiamati a confrontarsi. Il progresso
scientico e tecnologico ha, come noto, ampliato le possibilità della medicina di inu-
ire sulla malattia, consentendo di prolungare, non senza sacrici, la vita del paziente.
L’introduzione di metodologie di cura sempre più invasive, che attraverso sosticati
macchinari e presidi tecnici sono in grado di sostituirsi a diverse funzioni vitali dell’or-
ganismo, impone, dunque, la riessione sulle decisioni che riguardano il corpo1.
La possibilità di riutare la terapia e, conseguentemente, accettare il naturale corso
della malattia, evitando il ricorso alla tecnologia ed alla cura, ha aperto il dibattito
sull’ammissibilità della scelta del paziente di fruire o meno di tali tecniche curative.
Molti Paesi hanno avuto il bisogno di confrontare la propria legislazione con situazio-
ni che no a pochi anni fa erano sconosciute: i tragici casi di sospensione e di riuto
delle terapie, che hanno interessato le cronache negli ultimi anni, evidenziano un
problema che no a ieri era appannaggio esclusivo della professione medica2.
* Il saggio è destinato agli Scritti in memoria del Prof. Nicola Di Prisco.
1 È inevitabile osservare come il progresso tecnico metta a dura prova la tenuta di concetti ritenuti no a poco
tempo fa immutabili, come ad es. la vita o la morte, perché ad esclusivo appannaggio della natura. Ciò pone
il giurista difronte a nuovi problemi e nuove sde. Tra le molteplici riessioni che arontano il tema si veda
N. Irti, Il diritto nell’età della tecnica, Napoli, 2007, 40; S. Rodotà, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, 144;
2 In Italia il dibattito politico si è fatto molto acceso in seguito ai casi Welby ed Englaro. Si veda Trib. Roma
23 luglio 2007, (caso Welby), in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 65; Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748 (caso
Englaro) in Dir. giur., 2007, 572 ss. con nota di C. Ghionni, Il “consenso dell’incapace” alla cessazione del
trattamento medico; ed in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 83. I disegni di legge che sono stati presentati in
108
Saggi e pareri rivista di diritto privato
1/2013
L’interesse odierno per il principio di autodeterminazione è peraltro testimoniato
dagli innumerevoli incontri e dibattiti che si svolgono nelle sedi accademiche e nei
luoghi di cultura, ove il sapere di diverse aree tenta di arontare in maniera sinergi-
ca un tema interdisciplinare e dai notevoli risvolti ideologici3. Sul punto la dottrina
è ormai impegnata in un acceso dibattito che, basandosi su dati giuridici, mostra,
nelle ricostruzioni prescelte, le dierenti scelte etiche che ne sono alla base4.
La complessità delle problematiche, al cui interno si agitano dierenti valutazio-
ni di ordine pregiuridico, inoltre, è testimoniata dalle dierenti impostazioni che si
possono trovare in dottrina ed in giurisprudenza, nonché dalla animosità con cui
purtroppo si è arrivati alla formulazione nonché alla approvazione, non ancora de-
nitiva, del progetto di legge sul c. d. testamento biologico5.
Parlamento sono diversi; dal 20 ottobre 2011 ad oggi è in esame presso la Commissione Igiene e Sanità il
testo del d. d. l. “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni
anticipate di trattamento” approvato dalla Camera, il cui relatore è l’On. Raaele Calabrò. Si veda http://
www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37148.htm.
In Francia la materia è stata disciplinata dalla legge del 22 aprile 2005-370 relativa a l’espressione della vo-
lontà dei malati alla ne della vita, che ha inserito nel code de la santé publique l’ art. 1111-10 e l’art. 1111-
11 in materia di Directives anticipées. L’articolo L. 1111-10 prevede che, se una persona, in fase avanzata o
terminale di una malattia grave e incurabile, decide di limitare o interrompere ogni trattamento, il medico
è tenuto a rispettarne la volontà – dopo aver informato il paziente sulle conseguenze della scelta – salvaguar-
dando la dignità del medesimo e assicurando la qualità della sua vita con il ricorso a terapie palliative.
L‘articolo L. 1111-11 prevede la possibilità, per un soggetto maggiorenne, di formulare direttive anticipate
(directives anticipées) che indichino gli orientamenti del soggetto relativamente alle limitazioni o cessazioni
di trattamenti medici (con riferimento agli eventuali casi in cui egli non sia più in condizione di esprimere
la propria volontà); esse sono revocabili in ogni momento.
In Germania la legge che disciplina la “Disposizione del paziente” è entrata in vigore nel 2009 modicando
il BGB al par. 1901° in tema di amministrazione di sostegno. La legge ha sancito come obbligatoria e vin-
colante la volontà del paziente, a prescindere dal tipo e dallo stadio della malattia, prevedendo che qualun-
que maggiorenne in grado di esprimere il proprio consenso – revocabile in ogni momento – possa lasciare
per iscritto le indicazioni relative agli interventi medici ai quali potrebbe in futuro essere sottoposto. Qua-
lora non vi fosse una espressa dichiarazione di volontà sarà l’amministratore di sostegno a determinare i
contenuti della presunta volontà del paziente sulla base di dichiarazioni orali precedenti, credenze etiche o
religiose nonché dei valori personali del soggetto. Anche in Germania l’emanazione della legge è avvenuta
in seguito ad alcune sentenze del Bundesgerichtshof che avevano ritenuto vincolanti per il medico la disposi-
zioni di ne vita. Si veda S. Patti, Disposizioni di ne vita: la legge tedesca, in Famiglia, pers., succ., 2009, 964.
3 Il problema del riuto della terapia e delle decisioni di ne vita coinvolge diversi saperi e professionalità che ne-
cessitano di confronto. Si segnala il lavoro svolto dal Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (CIRB), orga-
nismo di ricerca cui aderiscono le Università napoletane con lo scopo di una riessione comune sulle questioni
etiche sollevate dagli sviluppi della biomedicina, www.unibioetica.it. Tra i tanti incontri e convegni di cui sono
stati pubblicati gli atti si veda da ultimo A. a. V. v., Riuto di cure e direttive anticipate. Diritto vigente e prospettive
di regolamentazione, svoltosi a Genova il 23 maggio 2011, a cura di Carusi, Castignone e Ferrando, Torino, 2012.
4 Si veda la critica mossa a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748, cit., da F. Gazzoni, Sancho Panza in Cassazione
(come si riscrive la norma sull’eutanasia, in spregio al principio della divisione dei poteri), in Dir. Fam. e delle
persone, 2007, 107 ss.
5 Ci si riferisce al già citato progetto “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato
e di dichiarazioni anticipate di trattamento”, (d. d. l. Calabrò) il quale ha subito una accelerazione nei lavo-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA