DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 2000, n.168 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in materia di principi e criteri per l'organizzazione delle Aziende sanitarie locali e di limiti dell'esercizio del potere sostitutivo statale, nonche' di formazione delle graduatorie per la disciplina dei rapporti di medicina generale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato da
ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ed in particolare gli articoli 3,
comma 1-bis, 19-ter e 8;
Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni
in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, in base al quale,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della
legge n. 419 del 1998 e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi da
essa stabiliti, con uno o piu' decreti legislativi possono emanarsi disposizioni
correttive ed integrative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 17 marzo 2000;
Udito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, espresso nella seduta del 4 aprile 2000;
Acquisto il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso nel termine il prescritto
parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno
2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni 1. Nell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999,
-
229, le parole: "la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto
aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con la legge
regionale di cui all'articolo 2, comma 2-sexies.", sono sostituite dalle seguenti:
"la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di
diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni
regionali.".
Art. 2.
Introduzione dell'articolo 19-sexies nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni 1. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, dopo l'articolo 19-quinquies, introdotto dall'articolo 16 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' aggiunto il seguente:
"Art. 19-sexies (Attuazione di programmi di rilievo e applicazioni nazionale o
interregionale). - 1. Nei casi di accertate e gravi inadempienze nella realizzazione degli
obiettivi previsti in atti di programmazione aventi rilievo e applicazione nazionale o
interregionale, adottati con le procedure dell'intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
il Ministro della sanita' ne da' adeguata informativa alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; indi,
sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un
congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanita', sentito
il parere della medesima Agenzia e previa consultazione con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone
al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un
commissario ad acta. Quando la realizzazione degli obiettivi comporta l'apprestamento di
programmi operativi di riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario regionale,
l'eventuale potere sostitutivo puo' essere esercitato solo dopo che sia stata esperita
invano la procedura di cui all'articolo 19-ter, commi 2 e 3.".
Art. 3.
Introduzione all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, del comma 8-bis.
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come
modificato ed integrato da ultimo con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo
il comma 8 e' aggiunto il seguente:
"8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione
specifica in medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per
l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli
incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso
non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre
dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato di
superamento del corso biennale e' prodotto dall'interessato, durante il periodo di
validita' della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone
carenti. Il mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla
graduatoria regionale.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veronesi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Fassino
______________________
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
"L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita'
nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi) - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai
sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la
denominazione di "decreto legislativo e con l'indicazione, nel preambolo, della legge
di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti
del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla
legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso
al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della
scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito
dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che
segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due
anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti
delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti
per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non
ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta
giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
- La legge 30 novembre 1998, n. 419, concerne: "Delega al Governo per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in
materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 419/1998, e' il seguente:
"Art. 4 (Testo unico) - 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo e' delegato...
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