Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001 che modifica la direttiva comunitaria 93/16/CEE, relativa alla libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in attuazione della direttiva 2001/19/CE;

Visto il titolo IV, capo I, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativo alla Formazione specifica in medicina generale;

Considerato, in particolare, che il comma 2 dell'art. 25 del rinnovellato decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, stabilisce che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformita' ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;

Acquisito l'avviso favorevole del Coordinamento interregionale in sanita' espresso con lettera in data 5 gennaio 2006, prot. n. A00GRT/4306/125.010.002.003;

Vista la proposta di ripartizione della quota del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento del corso di formazione specifica in medicina generale predisposta dalla direzione generale della programmazione sanitaria con nota del 23 novembre 2005, n. prot. 29353;

Decreta:

Art. 1.

Bandi e contingenti

  1. Le regioni e le province autonome emanano ogni anno, di norma entro il termine di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999, in relazione alle proprie esigenze ed alle necessita' formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale. I bandi contengono, tutti, le medesime disposizioni, concordate tra le regioni e le province autonome.

  2. I contingenti numerici da ammettere annualmente ai corsi sono determinati, entro il 31 ottobre di ogni anno, dalle regioni e province autonome nell'ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della salute. La determinazione dei contingenti consegue ad una previsione triennale del fabbisogno, effettuata sulla base delle effettive esigenze, correlate sia al numero degli iscritti alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata ancora non occupati, sia alle previsioni dei pensionamenti dei medici in servizio ed alla verifica delle zone carenti e relativi posti disponibili, in base al rapporto ottimale previsto dagli accordi nazionali vigenti.

    Art. 2.

    Pubblicita'

  3. I bandi sono pubblicati sul bollettino ufficiale di ciascuna regione o provincia autonoma e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale Concorsi ed esami - ne viene data comunicazione in estratto, entro il 30 marzo di ogni anno. La scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  4. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene pubblicato in estratto l'avviso del giorno e dell'ora delle prove di esame, almeno trenta giorni prima.

  5. Le regioni e le province autonome fissano il luogo di svolgimento dell'esame e l'ora di convocazione dei candidati e ne danno avviso sul bollettino ufficiale della regione, almeno trenta giorni prima.

    Art. 3.

    Prova di esame - Quiz

  6. Il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna regione o provincia autonoma, stabilite d'intesa con il Ministero della salute, consiste in una prova scritta, identica per tutte le regioni, costituita da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica.

  7. Gli avvisi relativi alla data ed al luogo della prova di esame, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui bollettini ufficiali regionali, sono affissi anche presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

  8. I quesiti, formulati da commissioni di sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentativita' territoriale, ed uno dal Ministero della salute, nominati tra medici di medicina generale, professori universitari ordinari di medicina interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa, sono in numero di 100, con cinque proposte di risposta, di cui una sola esatta. I quiz devono essere differenti per ogni edizione concorsuale e predisposti in modo tale da prevedere differenti livelli di difficolta'. Deve essere assicurata la massima segretezza sia nella fase della predisposizione delle prove di esame, prevedendo fascicolazioni diverse dei medesimi quiz, sia in quella della stampa del materiale. Il materiale di esame e' confezionato in modo tale da poterlo dissigillare pubblicamente il giorno dell'esame, innanzi a tutta la commissione di esame e ad almeno due rappresentanti dei concorrenti. I questionari devono essere anonimi ed e' fatto divieto ai candidati di apporre alcun segno sugli stessi, ad eccezione di quello sulla risposta indicata come esatta.

  9. Il tempo a disposizione per la prova e' uguale su tutto il territorio nazionale e, comunque, non superiore a due ore, con decorrenza dal momento in cui il presidente della commissione di esame ha terminato la lettura delle istruzioni generali contenute nel fascicolo del questionario.

  10. La commissione di esperti, incaricata di predisporre la prova di esame, provvede, altresi', alla redazione della griglia di risposte esatte, che e' consegnata in busta sigillata al funzionario responsabile della regione o della provincia autonoma, unitamente alle istruzioni per l'espletamento della prova. La busta contenente le soluzioni e' desigillata alla presenza di tutta la commissione d'esame, al momento della correzione degli elaborati.

  11. Il punteggio da attribuire durante la correzione e' il seguente: le risposte esatte danno diritto ad un punto, mentre quelle errate o non date non danno luogo ad alcuna penalizzazione. Il superamento della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte.

  12. Le attivita' di supporto alla commissione che predispone le prove di esame sono fornite dalla competente Direzione generale del Ministero della salute.

    Art. 4.

    Commissioni d'esame

  13. La commissione di esame per l'ammissione al corso e' presieduta dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia in cui insiste il capoluogo della regione, o da un suo delegato, ed e' composta da un dirigente di struttura complessa di medicina interna designato dalla regione o provincia autonoma, da un medico di medicina generale, designato dall'ordine, e da un funzionario amministrativo regionale o provinciale, con funzioni di segretario.

  14. Le regioni e le province autonome possono prevedere piu' commissioni di esami; in tal caso le commissioni devono avere non meno di 100 candidati e non piu' di 250. Per l'assegnazione dei candidati alle commissioni, si utilizza il criterio della residenza, quello alfabetico o un altro criterio obiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma.

    Art. 5.

    Requisiti generali di ammissione al concorso

    La partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale...

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