Le principali forme delle notificazioni penali

AutoreIvan Borasi
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@1. Le Fonti

I principi fondamentali che possono avere attuazione solo attraverso una conoscenza o conoscibilità degli atti del procedimento penale sono contenuti fondamentalmente negli artt. 111 Cost. e 6 C.E.D.U., e riguardano in senso lato il giusto ed equo processo penale.

La disciplina delle notificazioni penali è contenuta principalmente negli artt. 148-171 c.p.p. e nella legge n. 890 del 1982 e successive modifiche e integrazioni1, da interpretarsi comunque alla Luce della giurisprudenza costituzionale sul punto2.

Nel nostro ordinamento vi sono da bilanciare due principi sul tema de quo: la conoscibilità legale o presunta da un lato e la conoscenza effettiva dall’altro3.

Il rispetto delle forme legali di notificazione porta ad una presunzione iuris tantum di conoscenza che può essere superata solo ai fini della restituzione in termini ex art. 175 c.p.p..

La mancata conoscenza effettiva degli atti non è nel nostro ordinamento un vizio assoluto tout court, ma assume rilevanza solo entro determinati parametri prestabiliti da valutarsi ex post.

@2. La notifica ex art. 157 c.p.p.

In caso di mancata elezione o dichiarazione di domicilio, la prima notificazione all’indagato/imputato non detenuto deve avvenire nelle forme di cui all’art. 157 c.p.p.4 con consegna di copia alla persona, o in caso di impossibilità, nell’abitazione o in via gradata nel luogo abituale di lavoro, nel luogo di dimora o recapito temporaneo mediante consegna ad un convivente anche temporaneo o al portiere. In caso di notifica al portiere il perfezionamento della notifica si ha nel momento di ricevimento di una raccomandata a.r. che l’ufficiale giudiziario deve spedire. Alla stessa non deve ritenersi applicabile quindi la diversa disciplina della comunicazione di avvenuta notifica (c.d. C.A.N), di cui si dirà in seguito.

Sulla base dell’art. 167 c.p.p., anche per la notifica di atti al difensore, si devono applicare le prescrizioni di cui all’art. 157 comma 3 c.p.p. in caso di notifica al portiere5.

Qualora l’indagato/imputato libero abbia nominato un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 96 c.p.p., le notificazioni successive alla prima si effettuano direttamente al difensore (art. 157 comma 8 bis c.p.p.), salvo che quest’ultimo rifiuti di accettare le notificazioni degli atti diretti al proprio assistito, dopo la nomina, ma prima della notifica di qualche atto6.

In caso di indagato/imputato detenuto, la disciplina applicabile non è quella di cui all’art. 157 c.p.p. bensì quella ai sensi dell’art. 156 c.p.p., vale a dire notifica a mani proprie all’interno dell’istituto penitenziario, ovvero al direttore in caso di rifiuto o legittima assenza. Il primato della disciplina della notifica de qua vale anche nei casi di detenzione domiciliare, in luogo di cura o arresti domiciliari.

In particolare, in caso di mancata dichiarazione o elezione di domicilio, laddove lo stato detentivo, anche in luoghi diversi dall’istituto penitenziario, per altra causa, venga a conoscenza dell’autorità giudiziaria dopo la notifica di un atto, si deve ritenere la rilevanza con effetti retroattivi di tale sopravvenuta conoscenza; vale a dire che l’autorità giudiziaria, nel caso de quo, laddove debba notificare un atto all’indagato/imputato ha l’onere di una preventiva ricerca al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (c.d. D.A.P.)7.

In caso di nomina di un difensore d’ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p., o sostituzione ex art. 102 c.p.p., le notificazioni devono essere sempre effettuate al difensore sostituito e non al sostituto8; con la precisazione che si tratta solamente delle notificazioni effettivamente necessarie9.

Nel caso in cui le persone diverse dall’indagato/imputato e legittimate al ritiro non vi siano o si rifiutino di ricevere la notifica, solo dopo aver esperito nuovo tentativo di ricerca dell’indagato/imputato la notifica si perfeziona con la procedura di cui al comma 8 dell’art. 157 vale a dire deposito nella casa comunale del luogo di abitazione o, in via subordinata, lavorativo, avviso affisso alla porta dell’abitazione o, in via subordinata, del luogo di lavoro, e raccomandata dell’avvenuto deposito con avviso di ricevimento. In tal caso la decorrenza degli effetti avviene dal ricevimento “legale” secondo la disciplina della notifica a mezzo posta, compresa la compiuta giacenza.

Per le notifiche all’indagato/imputato all’estero la disciplina applicabile è contenuta nell’art. 169 c.p.p.. In particolare l’autorità giudiziaria invia all’indagato/imputato, se non risulta agli atti che egli conosca la lingua italiana, nella lingua dello Stato di nascita (art. 63 disp. att. c.p.p.), una raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’indicazione dell’autorità procedente, il titolo del reato, la data e il luogo di commissione dello stesso, con l’esortazione a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ex art. 161 c.p.p.. In caso di mancato o inidoneo riscontro entro trenta giorni dalla ricezione della missiva, la notificazione viene validamente effettuata al difensore.

In caso di notizie incerte sul luogo di residenza o dimora all’estero dell’indagato/imputato, soccorre l’istituto dell’irreperibilità e la conseguente forma di notificazione ex art. 159 c.p.p..

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@3. La notifica ex art. 161 c.p.p.

Le notifiche all’indagato/imputato non detenuto, in caso di elezione o dichiarazione di domicilio, devono avvenire secondo le forme di cui all’art. 161 c.p.p.10.

La dichiarazione e l’elezione di domicilio di cui all’art. 161 c.p.p. costituiscono atti negoziali.

L’indagato/imputato con la dichiarazione di domicilio opera una scelta tra i luoghi di cui all’art. 157 comma 1 c.p.p., ove intende vengano effettuate le notifiche processuali a lui relative.

L’elezione di domicilio porta ad indicare, invece, un luogo (diverso da quelli indicati all’art. 157 comma 1 c.p.p.), e anche una persona (o l’ufficio) c.d. domiciliatario, a cui le notifiche processuali devono essere effettuate.

In tema di formalizzazione di domicilio, principio generale è che la scelta successiva revoca implicitamente quella precedente, salvo espressa clausola di salvezza, ed indipendentemente che si tratti di dichiarazione o elezione di domicilio11.

La dichiarazione e l’elezione di domicilio prevalgono sulla domiciliazione ex lege presso il difensore di fiducia di cui all’art. 157 comma 8 bis c.p.p.12.

La notifica a mani proprie dell’indagato/imputato è valida dovunque avvenga, indipendentemente dalla presenza di un domicilio dichiarato o eletto13.

In ordine al rapporto tra la disciplina ex art. 156 c.p.p., relativa a conosciuta causa detentiva per la stessa causa, oppure per altra causa, e quella ai sensi dell’art. 161 c.p.p, vi è contrasto in giurisprudenza, ma la soluzione maggiormente coerente con il sistema è quella di ritenere la prevalenza assoluta della notificazione nelle forme dell’art. 156 c.p.p., almeno sino a che lo stato detentivo perduri, anche se in luogo diverso dall’istituto carcerario.

In caso di dichiarazione o elezione di domicilio, la conoscenza sopravvenuta da parte dell’autorità giudiziaria di pregresso stato detentivo dell’indagato/imputato, anche in luoghi diversi dall’istituto penitenziario, non ha rilevanza per le notificazioni se non dalla sua esteriorizzazione; vale a dire che il notificante nel caso de quo non ha oneri di ricerca preventiva al D.A.P.14.

Una volta notificato all’indagato libero, con l’informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell’a.g., l’espresso avvertimento di cui all’art. 161 comma 2 c.p.p., in caso di mancata dichiarazione o elezione di domicilio la norma costruisce una sorta di presunzione di dichiarazione nel luogo di ultima notifica, e le successive notifiche se divenute impossibili in tale luogo sono effettuate al difensore ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p.15.

Quest’ultima norma infatti prevede in via generale che di fronte ad una preventiva dichiarazione o elezione di domicilio e ad una successiva impossibilità di notifica in tali luoghi si possa notificare l’atto al difensore, e in caso di ulteriori notifiche non siano necessarie ulteriori ricerche nel domicilio dichiarato o eletto essendo bastevole la notifica al difensore16.

La revoca del difensore non produce implicitamente la revoca anche dell’elezione di domicilio presso lo stesso, salvo il caso di una nuova nomina con elezione o dichiarazione di domicilio.

@4. La notifica ex art. 159 c.p.p.

La notificazione all’indagato/imputato irreperibile deve avvenire nelle forme di cui agli artt. 159, 160 c.p.p.17, vale a dire mediante emissione di un decreto di irreperibilità, la nomina di un difensore d’ufficio se non già presente, e la notifica allo stesso dell’atto.

L’irreperibilità viene dichiarata se non è possibile la notifica all’indagato/imputato ai sensi dell’art. 157 c.p.p. e a seguito di ricerche aventi esito negativo nei luoghi di nascita, ultima residenza anagrafica, ultima dimora, luogo di lavoro e presso l’amministrazione carceraria. Le suddette ricerche vanno eseguite...

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