DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 137 - Regolamento recante modifiche all''articolo 2, primo comma, del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, concernente l''ordinamento e l''esercizio dei magazzini generali. (10G0154)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito dalla legge 9 giugno 1927, n. 1158, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, ed in particolare l'articolo 20 relativo all'emanazione con regolamento delle relative norme di esecuzione;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, recante, in esecuzione del citato regio decreto-legge n. 2290 del 1926, l'approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, ed in particolare l'articolo 2 di tale regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510, recante modificazioni all'articolo 2 del regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 maggio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126

1. Il comma primo dell'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e' sostituito dal seguente:

L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura determinata dal Ministero dello sviluppo economico, non inferiore ad euro 14.000, ne' superiore ad euro 700.000. I predetti importi minimo e massimo possono essere aggiornati con periodicita' non inferiore ad un triennio con decreto del Ministro dello sviluppo economico tenendo conto delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT.

.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le...

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