ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2011 - Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011. (Ordinanza n. 3984). (11A15655)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 10 marzo 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011;

Considerato che detti eventi hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti, allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, nonche' gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili, l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata e una grave compromissione delle attivita' produttive delle zone interessate;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre l'attuazione dei primi interventi di carattere straordinario e urgente finalizzati al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;

Visto l'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con cui, per consentire il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nel territorio della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011, e' stata autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della Regione Basilicata;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

  1. Il Presidente della Regione Basilicata e' nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il commissario delegato provvede all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attivita' per l'attuazione, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi di prevenzione. A tal fine, lo stesso commissario puo' avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, di cui uno con funzioni vicarie, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attivita' sono svolte a titolo gratuito.

  2. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, possono avvalersi della collaborazione delle strutture della regione, degli enti territoriali e non territoriali, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  3. Il commissario delegato provvede, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza. Il piano degli interventi, predisposto tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e dagli altri enti, deve contenere:

    1. la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute, prima della pubblicazione della presente ordinanza, da parte delle amministrazioni nelle fasi di prima emergenza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi anche gli interventi di somma urgenza;

    2. la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza, pianificati dal commissario delegato, nonche' per l'attuazione dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza meteo idrogeologico del sistema regionale che sono stati danneggiati, nonche' per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;

    3. la quantificazione del fabbisogno per il ripristino dei beni immobili danneggiati destinati ad abitazione principale, nonche' dei beni mobili registrati danneggiati;

    4. la quantificazione del fabbisogno per il ricovero e l'assistenza alle persone sfollate e per l'autonoma sistemazione, per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita';

    5. la quantificazione del fabbisogno per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche delle attivita' agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili, mobili registrati, mobili non registrati, scorte, insediamenti produttivi, nonche' per il ripristino della funzionalita' delle opere e delle infrastrutture a servizio delle aree...

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