ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2011 - Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita'' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di Massa Carrara. (Ordinanza n. 3974). (11A14644)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 28 ottobre 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle provincie di La Spezia e Massa Carrara;

Considerato che detti eventi hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti, con conseguenti allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, nonche' gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili, l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata e una grave compromissione delle attivita' produttive ed economiche delle zone interessate;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato la perdita di numerose vite umane, feriti e l'evacuazione di famiglie dalle loro abitazioni;

Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario e urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 127505/RU del 28 ottobre 2011;

Vista la nota del 28 ottobre 2011 del Presidente della regione Toscana;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

  1. Il Presidente della regione Toscana e' nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il commissario delegato provvede entro sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale all'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali nonche' alla quantificazione dei danni nei termini previsti dal comma 3, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attivita' per l'avvio, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione. A tal fine, il commissario puo' avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite dal medesimo commissario delegato. Gli incarichi di commissario delegato e di soggetto attuatore sono svolti a titolo gratuito.

  2. Il commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, possono avvalersi della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  3. Il commissario delegato provvede all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1, nonche' entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza. Il piano degli interventi, predisposto con il coinvolgimento degli enti locali interessati e' approvato con decreto del commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, e deve contenere:

    1. relativamente al periodo antecedente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle amministrazioni intervenute durante gli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza, accertato tramite la presentazione di apposite relazioni di dettaglio, comprensive anche degli interventi di somma urgenza disposti;

    2. la quantificazione dell'ulteriore fabbisogno per gli interventi di somma urgenza volti a garantire le attivita' di soccorso e di assistenza alla popolazione;

    3. la quantificazione del fabbisogno per gli interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati, mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', dei sistemi di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati;

    4. la quantificazione del fabbisogno per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica;

    5. la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili danneggiati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, nonche' dei beni mobili;

    6. la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita';

    7. la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili, mobili registrati, e scorte;

    8. la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalita' per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati;

    9. la pianificazione di azioni e interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico in aggiunta a quanto previsto dalla lettera d), al fine della riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali ed in coerenza con gli altri progetti predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio.

    Il piano, sulla base della quantificazione dei fabbisogni di cui alle lettere precedenti, nonche' degli oneri di cui al comma 5 ed all'art. 10, e nel limite delle risorse disponibili, deve poi indicare un ordine di priorita' degli interventi, individuando per ciascuna tipologia di intervento il limite massimo delle risorse da utilizzare.

  4. Il commissario delegato e' autorizzato a rimborsare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le spese di cui alla lettera a) del comma 3, debitamente documentate.

  5. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale di una struttura composta fino ad un massimo di cinque unita', per le quali e' autorizzata, fino alla vigenza dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. In favore del personale, anche titolare di posizione organizzative, sia dei comuni individuati dal medesimo...

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