ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003 - Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3266)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile; Considerato che il 30 dicembre 2002 si e' verificata una violenta esplosione del vulcano Stromboli con contestuale ingrossamento del mare prospiciente l'isola, che ha interessato anche le acque circostanti alle altre isole dell'arcipelago delle Eolie con conseguente grave pericolo per l'incolumita' della popolazione del medesimo arcipelago; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 2002 di conferimento, ex art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, sopra citato, al Capo del Dipartimento della protezione civile dei poteri di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 del medesimo decreto-legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli"; Considerato che il fenomeno di smottamento della sciara del fuoco del vulcano Stromboli, unitamente al conseguente maremoto, ha causato gravi danni alle strutture ed infrastrutture pubbliche e private presenti sull'isola di Stromboli nonche' sulle prospicienti isole costituenti l'arcipelago delle Eolie; Considerato che i danni citati in precedenza hanno causato ulteriori e gravi conseguenze al tessuto socio-economico dell'arcipelago delle isole Eolie nonche' al regolare funzionamento dei servizi pubblici essenziali; Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, necessario e imprescindibile provvedere con la massima celerita' ad emanare un primo provvedimento emergenziale che autorizzi i primi interventi urgenti atti a fronteggiare i danni verificatisi a seguito degli eventi di cui e' cenno in premessa; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvioidrometriche nel territorio nazionale ed altre misura urgenti di protezione civile" Acquisita l'intesa della Regione siciliana; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone

Art. 1.

  1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato e il sindaco del comune di Lipari effettuano gli interventi urgenti per rimuovere ogni situazione di pericolo per l'incolumita' pubblica e privata, sia mediante il ripristino sia tramite la realizzazione di ulteriori adeguate infrastrutture, in particolare viarie e portuali, anche con specifico riferimento alle opere da realizzarsi nel comune di Lipari - frazione di Ginostra, atte a consentire il ritorno alle normali condizioni di vita, che attraverso il potenziamento delle strutture e mezzi di allerta - soccorso. I medesimi soggetti provvedono, altresi', ad effettuare interventi finalizzati alla prima assistenza e sistemazione delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi in premessa citati nonche' ogni attivita' afferente alla gestione dell'emergenza ed al funzionamento delle strutture ivi costituite.

    Resta ferma la piena efficacia dei provvedimenti gia' adottati dal Capo del Dipartimento della protezione civile e dalle autorita' locali finalizzati a fronteggiare il contesto emergenziale.

  2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ed il sindaco del comune di Lipari, in presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, sono autorizzati ad individuare, anche mediante occupazioni d'urgenza, spazi da adibire a finalita' pubbliche e private, anche connesse ad esigenze abitative, provvedendo alla realizzazione di ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini della sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture.

  3. Al fine di porre in essere i necessari ed urgenti provvedimenti volti a fronteggiare l'emergenza verificatasi nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2003 i sindaci degli altri comuni possono rappresentare al Dipartimento della protezione civile, le specifiche esigenze di natura finanziaria per l'eventuale adozione di possibili misure economiche di carattere straordinario.

    Art. 2.

  4. Il sindaco del comune di Lipari e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari comunque evacuati un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. I predetti importi sono maggiorati di Euro 100,00 in presenza di portatori di handicap, ovvero di disabili con una percentuale di invalidita' superiore al 67%, ovvero di persone di eta' superiore a 65 anni. I predetti contributi hanno decorrenza dalla data della evacuazione. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, i sindaci sono autorizzati ad erogare i contributi anche in misura diversa, nel limite massimo di Euro 500,00.

  5. Il sindaco del comune di Lipari e' altresi' autorizzato a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili danneggiati a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di Euro 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalita' agli immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovra' essere considerato un'anticipazione. Fino al completamente di detti interventi, in favore dei nuclei familiari per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo. Il contributo di cui al presente comma e' alternativo, per i danni occorsi alle strutture utilizzate per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), rispetto a quello previsto dal citato art. 3.

  6. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere concesso dalla data di evacuazione e fintanto che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.

    Art. 3.

  7. Il sindaco del comune di Lipari e', altresi', autorizzato ad erogare

    1. un contributo pari al 70% del pregiudizio subito a favore dei titolari di attivita' commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi, turistiche, edili, sportive, di trasporto e noleggio e della pesca che abbiano subito danni materiali alle strutture, mezzi e materiali utilizzati per l'esercizio delle attivita' medesime. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'...

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