Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006. (Ordinanza n. 3548).

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilita', alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso, da parte della regione e degli enti locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei danni subiti, nonche' alla ricognizione dei comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli specifici ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali in rassegna;

Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Vista la nota del 3 ottobre 2006 del Presidente della regione Marche;

Acquisita l'intesa della regione Marche con nota del 18 ottobre 2006;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

  1. Il presidente della regione Marche e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

  2. Il commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi, in qualita' di soggetti attuatori, dei sindaci dei predetti comuni, all'accertamento dei danni nonche' all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali, ponendo in essere ogni utile attivita' di prevenzione.

  3. Il commissario delegato, nell'avvalersi dei soggetti attuatori di cui al comma 2, affida loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni. Il commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale altresi' della collaborazione delle strutture regionali, nonche' degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

  4. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato predispone anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita' europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o societa' erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorita' nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. Il piano di interventi straordinari viene predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai comuni e dalle province competenti.

    Art. 2.

  5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il commissario delegato o i soggetti attuatori, ove non sia...

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