ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2010 - Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. (Ordinanza n. 3906). (10A13953)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

Considerato che detti eventi hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti, con conseguenti allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, nonche' gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili, l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata e una grave compromissione delle attivita' commerciali ed agricole delle zone interessate;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario e urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della Regione del Veneto con nota del

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

  1. Il Presidente della Regione del Veneto e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato provvede all'individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi alluvionali, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attivita' per l'avvio, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione. A tal fine, lo stesso Commissario si avvale di soggetti attuatori dallo stesso nominati, di cui uno con funzioni vicarie, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attivita' sono svolti a titolo gratuito.

  2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, possono avvalersi della collaborazione delle Strutture regionali, degli Enti territoriali e non territoriali, nonche' delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  3. Il Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori, provvede, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1 e alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza. Il piano degli interventi, predisposto secondo modalita' definite con decreto del Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli Enti locali interessati, deve contenere:

    1. la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute, prima della pubblicazione della presente ordinanza, da parte delle Amministrazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi anche gli interventi di somma urgenza;

    2. la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonche' per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonche' per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;

    3. la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili danneggiati destinati ad abitazione principale, nonche' dei beni mobili registrati e mobili non registrati danneggiati;

    4. la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita';

    5. la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili, mobili registrati, mobili non registrati e scorte;

    6. la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalita' per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati;

    7. la pianificazione di azioni e interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, al fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali ed in coerenza con gli altri progetti di regimazione delle acque, predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio.

    Il Piano deve essere redatto secondo un ordine di priorita' degli interventi, nel limite delle risorse disponibili, sulla base della quantificazione dei fabbisogni di cui alle lettere precedenti, individuando per ciascuna tipologia di intervento il plafond delle risorse da utilizzare.

  4. Il Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori, e' autorizzato a rimborsare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le spese, sostenute dagli Enti locali per i primi interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, debitamente documentate.

  5. Il Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori, assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali della Regione Veneto gia' interessati da altri eventi alluvionali.

  6. ll Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori, e' autorizzato ad erogare un contributo a fondo perduto per il ripristino dei danni a favore dei soggetti pubblici e privati e per la ripresa delle attivita' produttive danneggiate dagli eventi alluvionali, secondo i criteri di cui alla presente ordinanza e dei criteri determinati con successivi provvedimenti commissariali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

  7. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale di una struttura composta fino ad un massimo di venti unita', per le quali e' autorizzata, fino alla vigenza dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. In favore del personale, sia dei Comuni individuati dal medesimo Commissario delegato, che delle Province nonche' degli Enti a partecipazione pubblica, competenti ad intervenire per l'accertamento dei danni, nonche' per le attivita' connesse con i compiti commissariali e' autorizzata, per la durata dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato preventivamente autorizzato dal Commissario medesimo, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il Commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 10, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cu al comma 3.

  8. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessita' di fronteggiare l'evento calamitoso, nell'ambito della dotazione della predetta struttura, il Commissario delegato e' autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato e/o contratto di collaborazione continuativa e/o occasionale e/o di consulenza di durata limitata alla vigenza dello...

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