Primi Appunti In Tema Di Assistenza Delle Associazioni Nella Stipula Dei Contratti Di Locazione Agevolati, Transitori E Per Studenti Universitari Secondo Il D.M. 16 Gennaio 2017

AutorePaolo Scalettaris
Pagine354-360P
354
dott
4/2018 Arch. loc. cond. e imm.
DOTTRINA
PRIMI APPUNTI
IN TEMA DI ASSISTENZA
DELLE ASSOCIAZIONI
NELLA STIPULA DEI CONTRATTI
DI LOCAZIONE AGEVOLATI,
TRANSITORI E PER STUDENTI
UNIVERSITARI SECONDO
IL D.M. 16 GENNAIO 2017
di Paolo Scalettaris
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La disposizione in tema di assistenza. 3.
L’assistenza prevista dall’art. 11 del D.L. n. 333 del 1992. 4.
L’assistenza secondo il D.M. 16 gennaio 2017; 4-a) La non
obbligatorietà dell’assistenza. 4-b) La bilateralità dell’assi-
stenza. 4-c. I soggetti che possono prestare assistenza.
4-d) La f‌issazione delle modalità dell’assistenza. 4-e) Le
modalità concrete dell’assistenza. 4-f) L’oggetto dell’attività
di assistenza. 4-g) L’ipotesi del mancato consenso delle as-
sociazioni. 4-h) L’onerosità dell’assistenza. 4-i) Gli aspetti
documentali. 5. I rapporti tra l’assistenza e l’attestazione di
rispondenza e le questioni che ne derivano.
1. Premessa
Il decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle f‌inanze f‌issa i “criteri generali per la
realizzazione degli accordi da def‌inire in sede locale per la
stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone
concordato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 di-
cembre 1998 n. 431, nonché dei contratti di locazione tran-
sitori e dei contratti di locazione per studenti universitari,
ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge” (1).
Il decreto contiene – all’interno della disciplina relati-
va agli accordi locali anzidetti – anche alcune previsioni
in ordine all’assistenza delle parti in sede di stipulazione
del contratto di locazione ad opera delle associazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori ed in ordine al rilascio
dell’attestazione, da parte delle organizzazioni f‌irmatarie
dell’accordo locale, della rispondenza del contenuto del sin-
golo contratto di locazione all’accordo locale che lo riguardi.
L’art. 1 del decreto – dopo avere dettato una serie di
regole da osservarsi per la stipulazione degli accordi lo-
cali da parte delle organizzazioni maggiormente rappre-
sentative dei proprietari degli immobili e dei conduttori
– dispone appunto al comma 8, con riguardo alle locazioni
agevolate, che “le parti contrattuali, nella def‌inizione del
canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta,
dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e
dei conduttori”. Viene previsto poi che “gli accordi def‌i-
niscono, per i contratti non assistiti, le modalità di atte-
stazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi
dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione
di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione
f‌irmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto
economico e normativo del contratto all’accordo stesso,
anche con riguardo alle agevolazioni f‌iscali”.
Disposizioni analoghe a quella ora ricordata sono con-
tenute nel comma 8 dell’art. 2 del decreto per le locazioni
transitorie e nel comma 5 dell’art. 3 per le locazioni per
studenti universitari.
Con tali disposizioni il D.M. 16 gennaio 2017 prevede
dunque – come si vede – che i contratti di locazione delle
specie considerate possano essere stipulati con l’assi-
stenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori e prevede anche che per i contratti stipulati
senza l’assistenza possa essere richiesta alle organizzazio-
ni f‌irmatarie dell’accordo locale un’attestazione circa la ri-
spondenza del contenuto del singolo contratto all’accordo.
Esamineremo qui di seguito ciò che la norma dispone
circa l’assistenza da parte delle associazioni: considerere-
mo le questioni che si pongono tenendo presente anche
che per inquadrare correttamente la fattispecie dell’assi-
stenza è necessario considerare il rapporto esistente tra
questa e la f‌igura dell’attestazione di rispondenza del con-
tenuto del contratto di locazione.
2. La disposizione in tema di assistenza
Come si è visto, la disposizione ricordata prevede che
“le parti contrattuali, nella def‌inizione del canone effetti-
vo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispetti-
ve organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori”:
la norma fa parte della stessa disposizione che prevede an-
che la possibilità del rilascio, da parte delle organizzazioni
f‌irmatarie dell’accordo locale, della attestazione di rispon-
denza del contratto di locazione all’accordo locale, possi-
bilità questa che però è espressamente limitata al caso in
cui il contratto non sia contratto “assistito”.
Deve notarsi che nella formulazione della norma viene
collocata al primo posto l’ipotesi dell’assistenza ed al se-
condo posto – per il caso in cui non si sia avuta l’assistenza
– l’ipotesi del rilascio dell’attestazione di rispondenza: da
ciò deve dedursi che l’assistenza debba essere vista qua-
le opzione preferibile e prioritaria per la stipulazione dei
contratti di locazione delle specie considerate mentre il
ricorso all’attestazione di rispondenza debba essere visto
quale scelta alternativa ma subordinata.
Al f‌ine di comprendere in modo pieno il signif‌icato dell’as-
sistenza prevista dalla norma anzidetta va tenuto presente
che l’assistenza delle parti nella stipulazione dei contratti
di locazione da parte delle organizzazioni rappresentative
dei proprietari e dei conduttori non è una novità: ancorché
l’istituto dell’assistenza nella stipulazione dei contratti di lo-
cazione fosse in concreto poco utilizzato, è certo che ad esso
è sempre stato possibile anche nel passato fare ricorso.

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