LEGGE REGIONALE 9 novembre 2010, n. 16 - Prime disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 10 novembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Ulteriori modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette).

  1. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e' abrogato.

  2. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/1995, e' sostituito dal seguente: '1. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i componenti del Consiglio, all'atto della relativa nomina, sentita la Comunita' del Parco.'.

  3. L'art. 10 della legge regionale n. 12/1995 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 10 (Consiglio). - 1. I consigli degli enti di gestione sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale; la relativa composizione e' definita dallo Statuto che prevede un'equilibrata rappresentanza delle comunita' locali e degli interessi generali. Il numero dei componenti e' fissato in un massimo di cinque membri, compreso il Presidente.

  4. Le designazioni dei componenti del Consiglio, come definiti dai singoli statuti ai sensi del comma 1, sono trasmesse entro sessanta giorni dalla richiesta al Presidente della Giunta regionale che, decorso tale termine, provvede comunque alla nomina del Consiglio qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la meta' piu' uno dei componenti, salvo successive integrazioni.'.

  5. All'art. 11 della legge regionale n. 12/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 3, le parole: 'un rappresentante per ogni associazione di imprenditori agricoli operanti nel territorio regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'una adeguata rappresentanza delle categorie economiche che operano nell'ambito territoriale del Parco';

    2. al comma 6, dopo le parole: 'parere obbligatorio' sono aggiunte le seguenti: 'o vincolante, secondo le previsioni dello Statuto';

    3. dopo la lettera d) del comma 6, e' inserita la seguente:

    'd-bis) su altre questioni previste dallo Statuto;'.

  6. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/1995, dopo le parole: 'revisori dei conti' sono inserite le seguenti: 'resta in carica quattro anni,'.

  7. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 12/1995, e' sostituito dal seguente: '1. Lo Statuto dell'Ente di gestione dell'area protetta, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi...

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