Prime riflessioni sul regolamento di disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale

AutoreLodovico Molinari
CaricaProf. di Storia e Tecnica delle Assicurazioni Universitá di Padova e di Herison (CH). Presidente ANEIS
Pagine1129-1132

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Finalmente! La montagna ha partorito il topolino! Il tanto atteso regolamento di attuazione della disciplina dell'indennizzo diretto introdotta dagli artt. 149-150 del codice delle assicurazioni è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 18 luglio 2006.

Non si può non notare in proposito il grave ritardo con cui tale regolamento è stato adottato.

L'art. 150 del D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209 (il codice delle assicurazioni private) prevedeva infatti, che il regolamento di attuazione dovesse essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle attività produttive, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni.

Le ragioni di tale ritardo sono evidentemente da rinvenirsi nelle perplessità e nei «veti incrociati» sollevate dalle varie categorie di soggetti che si troveranno a far i conti con questo nuovo istituto.

Solo a titolo di cronaca vale la pena ricordare la posizione dell'O.U.A. Organismo Unitario Avvocati il cui presidente Michelina Grillo nell'ambito di un'intervista resa al Sole 24 Ore in data 29 agosto 2006 ha dichiarato: «Se l'obiettivo è limitare il contenzioso, è necessario assicurare l'esistenza del difensore in tutti i casi di danno alla persona e migliorare la disciplina dei danni al terzo trasportato ma, anche dirimere ogni ambiguità tra nuova procedura e norme processuali, per esempio chiarendo quale sia il valore dell'attività istruttoria rispetto al giudizio».

Preoccupazioni, anche se di natura diverse, sono state più volte ribadite pure dall'Ania, che pur pregiudizialmente non contraria al sistema del risarcimento diretto, ha anche recentemente manifestato ampie perplessità sulle possibilità di renderlo in concreto operativo a partire dal 1º gennaio 2007.

Proprio questo fronte di «no» proveniente da soggetti spesso antagonisti nel settore della RC Auto ha probabilmente avuto l'effetto di ritardare la pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta solo il 28 agosto 2006, e cioè a 40 giorni di distanza dall'emanazione del decreto firmato dal Presidente Napolitano il 18 luglio 2006.

Prescindendo dalle polemiche che hanno contraddistinto prima l'art. 150 del Codice delle assicurazioni e poi i lavori preparatori del regolamento di attuazione, vale la pena prendere brevemente in considerazione alcuni aspetti della normativa - con cui, volenti o nolenti, bisognerà confrontarsi - che suscitano particolari dubbi interpretativi.

Art. 1: viene definito «sinistro» la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore.

Non è chi non veda come tale definizione non corrisponda affatto al dettato dell'art. 149, primo comma, Codice delle assicurazioni che parla semplicemente di sinistro, senza esigere l'intervenuta collisione tra due veicoli. È ben vero che l'art. 149 prevede la necessità che siano derivati danni ai veicoli coinvolti (e non ad un solo veicolo), per cui nella generalità dei casi ciò si verifica perché vi è stata una collisione, ma non sarebbe certo impossibile immaginare danni reciproci a due automezzi pur in assenza di scontro tra di loro.

E allora viene da chiedersi se una norma proveniente da una fonte secondaria (quale il regolamento) sia in grado e possa restringere l'ambito di applicazione di una norma di fonte primaria (quale per l'appunto il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, id est «Codice delle assicurazioni»).

E ancora l'art. 1 del regolamento prevede che non vi debba essere coinvolgimento di altri veicoli responsabili, dove chiaramente il legislatore si lascia andare ad un'espressione quantomeno traballante dal punto di vista della corretta lingua italiana, ritenuto che non sono certamente responsabili i veicoli nella causazione di un incidente, ma semmai i soggetti che li conducono.

Art. 5: la disposizione in parola disciplina le modalità con cui il danneggiato deve inoltrare la richiesta risarcitoria all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. Le maggiori novità rispetto alla disciplina di cui all'art. 22 L. 990/69 e all'art. 1 L. 26 febbraio 1977 n. 39 risiedono nel fatto, che mentre in precedenza l'unico mezzo consentito per l'inoltro della richiesta era la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ora, invece, è prevista anche la consegna a mano, e l'utilizzo del telegramma, del t...

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