Prime note sul problema della conoscibilità del diritto e sulle nuove prospettive offerte dall'informatica giuridica

AutoreGiuseppe Trivisonno
CaricaRicercatore qualificato presso l'Istituto per la documentazione giuridica di Firenze.
Pagine113-127

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  1. Dal punto di vista della pratica dell'azione il diritto appare agli operatori giuridici, cioè a tutti coloro che in quanto destinatari sono tenuti all'osservanza delle norme come un oggetto di conoscenza nella cui complessa struttura si trovano non solo tutti quei dati necessari per la realizzazione di interessi giuridicamente rilevanti e protetti, ma anche tutti quelli che concorrono a formare i modelli negativi di azioni o comportamenti per i quali l'ordinamento giuridico prevede delle reazioni dirette a ristabilire l'ordine giuridico turbato.

    Gli operatori giuridici sono "dunque costretti ad affrontare e risolvere il problema della conoscenza del diritto.

    Tale problema viene tuttavia a essere impostato diversamente a seconda che gli operatori- giuridici siano o no professionali: nel primo caso infatti è dominante l'esigenza di una conoscenza scientifica del diritto, mentre nel secondo esigenze e risultati non si distaccano dal campo della conoscenza cosiddetta « empirica »1 nel senso più lato del termine.

    La distinzione non è purtuttavia rigorosamente nette, in quanto, premessa la natura di atto soggettivo della conoscenza e quindi dei suoi vari livelli, Tatto del conoscere è pur sempre unitario2 e pertanto è possibile soltanto la rilevazione di alcune caratteristiche, quali l'approssimazione, la superficialità e un connaturato legame con l'esteriorità del linguaggio giuridico3, per denotare la natura e la portata della conoscenza « empirica ».

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    Comune fondamento sia dell'una che dell'altra, o, per meglio dire, del diverso atteggiarsi dell'attività conoscitiva, è l'esigenza -obbiettiva del conoscere per agire giuridicamente. Non sono da sottovalutare ad ogni modo le ipotesi estreme sia di un agire conforme al diritto sia di un agire antigiuridico, pur nella piena ignoranza sia della legalità o giuridicità che della illegalità o antigiuridicità del proprio comportamento, senza che per questo le conseguenze del proprio agire siano prive di conseguenze giuridicamente rilevanti per il soggetto-4.

    La reale possibilità di conoscere il diritto, così come viene offerta obiettivamente agli operatori giuridici, in particolare a quelli che non abbiano una specifica formazione o preparazione giuridica, rappresenta una finalità essenziale, in quanto il tipo o la qualità dell'esperienza- giuridica vissuta è per certo il parametro più valido per la misura del livello di civilità giuridica di una collettività. Tale civiltà noe può evidentemente emergere soltanto da modelli, schemi o costruzioni astratte.

    Il principio « ubi societas ibi jus » acquista un suo profondo significato se il singolo ottiene di poter orientare la propria esperienza, nell'ambito della vasta gamma dell'interazione sociale5, sulla base della 'conoscenza della fenomenologia giuridica, pur nei limiti in cui svolge ed è chiamato a svolgere il suo insostituibile ruolo personale nella collettività.

    Ostano difficoltà, tuttora insuperate, alla diffusione di una informazione giuridica per l'operatore giuridico comune, data la carenza - ad eccezione delle Facoltà giuridiche e, à livello ben diverso, dì alcuni Istituti di istruzione secondaria - delle strutture e dei mezzi destinati a generalizzare l'acculturazione giuridica come finalità essenziale per la formazione del cittadino6.

    Tale carenza ha peso nella valutazione sia della conoscibilità concreta del diritto - quale risultato - sia dei sistemi adottati per crearla, ove si pensi per di più ai problemi teorici e tecnici che l'ordinamento ha in sé e alla e, d, « crisi del diritto »7, che trasforma in ideale sfumato quello della stessa « certezza del diritto ».

    L'universo giuridico è in fondo una realtà esoterica per tutti quelli che non possiedano adeguati strumenti di accesso conoscitivo; per gli stessi tecnici del diritto la fase del reperimento dei dati giuridici occorrenti è notoriamente laboriosa e caratterizzata da una crescente difficoltà quando vi siano da esplorare settori particolarmente complessi dell'ordinamento.

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    La lingua giurìdica, come lingua spedale della comunità dei giuristi, offre talora non lievi difficoltà anche all'esperto ermeneuta, e l'orientarsi nell'ordinamento in presenza di una tecnica legislativa che ricorre spesso alla via più facile dell'abrogazione tacita, lasciando agli operatori il compito di « ricostruire » la normativa, non è compito facile nemmeno per i giuristi, i quali si imbattono spesso anche in lacune dell'ordinamento (derivanti ad esempio dalle pronunce della Corte costituzionale nei casi di illegittimità), che rendono ancora più complesso il « quid juris ».

    Sentimento dominante, per il singolo operatore giuridico non professionale, non può essere che quello- di estraneità o allenita, per lo iato che incontra tra l'esistere come individuo e l'esistere non come soggetto al diritto, ma come soggetto del diritto in piena consapevolezza.

    Profondamente ambigua appare la posizione dell'ordinamento giuridico» postulata dal principio « ignoranti» iuris non excusat » e fondata sulla necessità tecnico-giuridica che tutto il diritto vigente vada applicato, in mancanza della previsione e realizzazione istituzionale di tutti quegli strumenti concretamente idonei a porre il cittadino nella condizione di conoscere effettivamente tutto il diritto, o almeno tutto quel diritto che come destinatario è tenuto ad osservare.

    La collettività non potrebbe reggersi sulla totale disapplicazione del diritto e si osserva» perciò, il fenomeno di comportamenti più o meno articolati» posti in essere dai singoli nella vita sociale, destinati a ottenere certi risultati o a realizzare certi interessi e che rappresentano sostanzialmente un adattamento schematico a regole giuridiche ingenti ma non conosciute.

    Azioni e comportamenti conformi a determinati schemi, e tenuti in determinate situazioni acquistano il crisma della vincolatività perché accettati e quindi capaci di generare delle aspettative.

    Il soggetto si sente vincolato al rispetto di certe concrete regole del gioco perché, nella sua esperienza sociale, sa che soltanto l'uniformarsi ad esse gli potrà consentire di ottenere determinati risultati concreti, destinati a soddisfare la gamma dei suoi bisogni personali.

    La mancata o carente conoscenza del diritto da applicare e, quindi, della consapevolezza del proprio agire giuridicamente, si risolve in un adattamento alle varie prassi in vigore nella vita della collettività e nei vari campi in cui il soggetto opera: basti, a titolo di esempio, considerare i comportamenti standardizzati richiesti agli utenti dalla grande distribuzione, dai servizi pubblici, ecc.

    La necessaria plasticità dei comportamenti nei confronti della realtà dell'esperienza sociale nella quale l'indivìduo si trova immerso, costituisce, dunque» il risultato di un procedimento sociale di sostituzione del rispettoPage 116 delle norme giuridiche - non conosciute o mal conosciute - con dei semplici schemi comportamentali.

    Le varie prassi sodali vincolanti, poste in essere dal singolo operatore, derivano in modo superficiale dalle normative che regolano i vari, rapporti giuridici: il rispetto di queste, entro certi limiti, è affidato dunque all'attuazione delle varie prassi destinate ad operare una mediazione tra i singoli e l'ordinamento giuridico.

    Se - almeno sotto un certo profilo - esse appaiono utili ai fini di un sufficientemente ordinato svolgersi dei rapporti sociali, dall'altro rendono il diritto, per così dire, assente, privandolo - nella sua funzione di strumento precipuo di organizzazione della collettività e di promozione della coscienza di appartenere, quali cittadini, ad una determinata collettività organizzata - della non meno importante funzione di rappresentare in modo autentico i modelli delle azioni giuridiche, cioè di tutto l'agete giuridico e non solo di quello che le- varie prassi sociali rappresentano.

    L'applicazione inconsapevole del diritto, trasfuso nelle prassi, conduce ad una sostanziale ignoranza del diritto con delle conseguenze sociali di ampia portata, non ultima delle quali è il disinteresse del cittadino a conoscere i veri modelli giuridici,

    Il sistema normativo emerge - per così dire - dalla situazione di marginalità in cui per i più -si trova soltanto quando si verifica una qualche degenerazione della prassi o delle prassi, dovuta al mancato rispetto - da parte del soggetto o dei soggetti - dei normali comportamenti standardizzati che impongano un dare, un fare oppure un non fare come contenuti di un'aspettativa sociale: basti - ad esempio - considerare il mancato pagamento di un debito validamente sorto in un qualsiasi settore dell'attività del soggetto. La patologia dei comportamenti, cioè delle prassi, determina il sorgere di situazioni di conflitto che, nei casi più complessi, al pari di quanto accade nelle situazioni assolutamente incomprensibili o non dominabili dal soggetto non esperto, richiedono l'intervento di una « mediazione tecnica », la quale vede da un lato gli « intermediarii di parte » e dall'altra gli « intermediari istituzionali », cioè i giudici, impegnati a ricostruire tecnicamente la situazione giuridica in cui i soggetti si trovano implicati.

    Si realizza in questo modo l'impatto del mondo superiore del diritto con quello della realtà quotidiana, giuridicamente quasi inconsapevole per i più e in cui dominano forzatamente i sottoprodotti del sistema normativo in forma di prassi che i soggetti acquisiscono automaticamente nel loro ambiente, quale surrogato della disponibilità di un sistema di informazione giuridica destinato a operare nella collettività per svolgervi tutte le funzioni infonnazionali.

  2. Il problema fondamentale che scaturisce dal rapporto tra diritto e conoscenza è quello di come poter conciliare il principio di oggettiviti, perPage 117 cui il diritto esiste e opera indipendentemente dalla conoscenza, con il principio per cui il fatto della conoscenza - come rileva il Falzea8 - « rappresenta un mezzo...

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