Prime considerazioni a proposito del sito Internet del condominio
Autore | Paolo Scalettaris |
Pagine | 441-444 |
441
dott
Arch. loc. e cond. 4/2013
RIFORMA DEL CONDOMINIO
PRIME CONSIDERAZIONI
A PROPOSITO DEL SITO
INTERNET DEL CONDOMINIO
di Paolo Scalettaris
SOMMARIO
1. La norma. 2. Il ruolo dell’assemblea. 3. Le finalità del sito.
4. Gli “aventi diritto” alla consultazione del sito. 5. Le spese
per l’attivazione e la gestione del sito. 6. Utilizzazioni ulterio-
ri del sito e sviluppi. 7. Il contenuto specifico del sito.
1. La norma
L’art. 71 ter disp. att. c.c. - introdotto dalla legge 220 del
2012 di riforma della disciplina del condominio - dispone
che “su richiesta dell’assemblea, che delibera con la mag-
gioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 del codice,
l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del
condominio che consenta agli aventi diritto di consultare
ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previ-
sti dalla delibera assembleare”. L’articolo prosegue dispo-
nendo poi che “le spese per l’attivazione e la gestione del
sito internet sono poste a carico dei condomini”.
La norma - che si presenta del tutto nuova nel pano-
rama della disciplina del condominio - offre lo spunto per
formulare alcune osservazioni.
2. Il ruolo dell’assemblea
Innanzitutto va sottolineato che la norma richiede
che per l’“attivazione” del sito internet del condominio la
decisione debba essere assunta sempre e solamente dal-
l’assemblea, che dovrà assumere l’iniziativa formulando
al riguardo una “richiesta” all’amministratore. La norma
prevede poi che l’attivazione del sito, una volta deliberata
dall’assemblea, debba essere eseguita dall’amministrato-
re; peraltro appare evidente che l’attivarsi da parte del-
l’amministratore potrà aversi solamente se e sempre nei
limiti in cui vi sia stata una disposizione dell’assemblea.
Anche con riferimento al tema in questione viene confer-
mato dunque dal legislatore che il rapporto tra l’assem-
blea e l’amministratore è quello proprio della relazione tra
colui che decide (l’assemblea) e colui che esegue quanto
è stato deciso dal primo (l’amministratore) (1).
Per l’adozione della delibera dell’assemblea diretta
all’attivazione del sito internet del condominio è fissata
una maggioranza qualificata: il quorum richiesto è quello
previsto dal secondo comma dell’art. 1136, che è il quorum
che viene richiesto per ogni deliberazione che esca dalla
sfera della “ordinarietà” delle decisioni.
Proprio la misura della maggioranza richiesta per l’ado-
zione del sito internet nel condominio consente di com-
prendere quale sia la considerazione del legislatore circa
la rilevanza e l’impegno che questa iniziativa presenta
nell’economia della vita condominiale. Da un lato il fatto
che si sia richiesto un quorum qualificato fa comprende-
re che il legislatore ha ritenuto che la delibera diretta
all’adozione del sito internet del condominio abbia un
significato di una certa rilevanza e comunque eccedente
le delibere semplicemente ordinarie nell’economia della
vita condominiale. D’altro lato il fatto che si sia ritenuto
di fare ricorso al quorum di cui al secondo comma dell’art.
1136 - e non a quello più elevato fissato dal quinto comma
di tale articolo (che è il quorum previsto per le ordinarie
innovazioni, e cioè per le innovazioni diverse da quelle
“agevolate” di cui al nuovo secondo comma dell’art. 1120)
- porta a ritenere che il legislatore abbia inteso considera-
re l’iniziativa diretta alla attivazione del sito internet nel
condominio quale iniziativa di impegno e di rilevanza in-
feriori a quella diretta alla adozione nel condominio delle
ordinarie innovazioni.
Da notare poi che il fatto che si preveda in modo
preciso ed espresso - con la disposizione in esame - la
possibilità per l’assemblea di decidere a maggioranza pur
qualificata - l’attivazione del sito internet del condominio
porta ad escludere che una delibera di questa natura pos-
sa essere definita quale delibera diretta all’introduzione
di una innovazione “volontaria” (con la conseguenza che
deve pertanto escludersi che sia applicabile al riguardo la
previsione dell’art. 1121 c.c.).
È appena il caso di notare poi che sulla base della pre-
visione della norma è chiaro che il sito internet del quale
si tratta è e dovrà essere il sito del condominio e non dovrà
confondersi in alcun modo con il sito personale o profes-
sionale dell’amministratore.
3. Le finalità del sito
Nel sito in questione - dispone poi la norma - dovranno
essere inseriti i documenti che saranno indicati con la de-
libera dell’assemblea che disporrà la realizzazione del sito.
Ciò fa ritenere che l’assemblea, nel caso in cui assuma la
delibera diretta all’introduzione del sito internet, dovrà
decidere non solo che il sito venga attivato ma anche quali
saranno i documenti che in esso dovranno essere inseriti.
Ciò - sembra debba ritenersi - dovrà essere deciso già con
la stessa delibera di attivazione del sito, trattandosi nella
sostanza di aspetto strettamene legato alla decisione di
intraprendere l’iniziativa, facendo anzi parte integrante
di questa.
L’inserimento dei documenti dovrà essere finalizzato
alla “consultazione” ed alla “estrazione di copia” da parte
degli aventi diritto”. Si tratta di aspetti che devono essere
tenuti presenti anche al fine di comprendere come il sito
dovrà essere concepito ed organizzato. Il fatto che il sito
debba obbedire alle finalità ora indicate fa ritenere che
il sito debba presentare quantomeno una sezione o una
parte non accessibile a tutti, ma accessibile invece soltan-
to - eventualmente attraverso l’utilizzo di una password
o di altro strumento di selezione e di accesso - ad alcuni
soggetti, appunto quelli che la norma definisce gli “aventi
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