La prima pronuncia della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto

AutoreFederico Piccichè
Pagine354-355
354
giur
LEGITTIMITÀ
sizione nella formulazione vigente all’epoca dei fatti (pri-
ma dell’intervento modif‌icativo ad opera del D.L. 78/2010,
convertito con modif‌icazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 la sanzione era quella della reclusione da sei mesi
a quattro anni) i limiti di pena indicati dall’art. 131-bis,
comma 1 c.p. non risultano superati.
Va quindi accertata la sussistenza delle ulteriori condi-
zioni di legge per l’esclusione della punibilità.
Nell’effettuare tale apprezzamento, il giudice di legit-
timità non potrà che basarsi su quanto emerso nel corso
del giudizio di merito tenendo conto, in modo particolare,
della eventuale presenza, nella motivazione del provve-
dimento impugnato, di giudizi già espressi che abbiano
pacif‌icamente escluso la particolare tenuità del fatto, ri-
guardando, la non punibilità, soltanto quei comportamen-
ti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi in presenza
dei presupposti normativamente indicati risultino di così
modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore
considerazione in sede penale.
12. Alla luce di tali considerazioni, rileva il Collegio
che, nel provvedimento impugnato, emergono plurimi dati
chiaramente indicativi di un apprezzamento sulla gravità
dei fatti addebitati all’odierno ricorrente che consentono
di ritenere non astrattamente conf‌igurabili presupposti
per la richiesta applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Invero, la Corte territoriale, come si è già detto, ha rite-
nuto pienamente giustif‌icata l’irrogazione di una pena in
misura superiore al minimo ed il mancato riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche e la non reiterazio-
ne dei benef‌ici di legge, operando quindi una valutazione
che esclude a priori ogni successiva valutazione in termini
di particolare tenuità dell’offesa. Il ricorso deve pertanto
essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate
in dispositivo. (Omissis)
La prima pronuncia
deLLa cassazione
suLLa particoLare tenuità
deL fatto
di Federico Piccichè
Con la sentenza, che sinteticamente si annota, la Corte
Suprema interviene per la prima volta sulla questione del-
l’applicabilità ai procedimenti in corso della causa di non
punibilità prevista dal nuovo art. 131-bis c.p., che è stato
di recente introdotto dal D.L.vo 28/2015 (1).
I Giudici di legittimità effettuano, inoltre, un’attenta
analisi della nuova norma, al f‌ine di delinearne con preci-
sione l’ambito di applicazione.
Prima di procedere, però, occorre brevemente soffer-
marsi sui fatti di causa.
L’imputato viene condannato dal Tribunale di Milano
per il reato di cui all’art. 11 D.L.vo 74/2000 perché, nel-
la sua veste di liquidatore, attraverso l’istituzione di un
trust, aveva trasferito a se stesso l’intero patrimonio della
società, allo scopo di sottrarlo alla procedura coattiva di
riscossione delle imposte.
La condanna inferta dal giudice di prime cure viene
confermata in appello e il ricorso, proposto dall’imputato
contro la sentenza di secondo grado, viene rigettato.
La Corte Suprema, rigettando il ricorso, respinge anche
la richiesta difensiva, avanzata in udienza, di esclusione
della punibilità per particolare tenuità del fatto (2).
Con specif‌ico riguardo al tema della particolare tenui-
tà del fatto è necessario, ora, mettere bene in evidenza i
punti essenziali del ragionamento seguito dai Giudici di
legittimità.
Innanzitutto, la Corte precisa che il D.L.vo 28/2015 non
ha previsto una disciplina transitoria.
Da ciò segue la necessità di verif‌icare se il nuovo art.
131-bis c.p. sia applicabile anche ai procedimenti in corso
e, sul punto, in base a quanto disposto dall’art. 2, comma
4 c.p., la Corte risponde positivamente, a fronte della “na-
tura sostanziale dell’istituto di nuova introduzione”, senza
dubbio più favorevole al reo (3).
Oltre a questo, la Corte precisa che, nel giudizio di
legittimità, deve solo “preventivamente verif‌icarsi la sus-
sistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del
nuovo istituto, procedendo poi, in caso di valutazione
positiva, all’annullamento della sentenza impugnata con
rinvio al giudice del merito aff‌inché valuti se dichiarare il
fatto non punibile”.
Correttamente la Corte giunge a questa conclusione
in quanto riconosce che la scelta di applicare l’art. 131-
bis c.p. dipende da valutazioni di merito, che come è noto
sono precluse ai Giudici di legittimità.
Ciò premesso, la Corte passa ad esaminare nello spe-
cif‌ico la nuova disposizione, partendo dal primo comma,
che stabilisce che essa si applica “ai soli reati per i quali è
prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo,
a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta
alla predetta pena”.
Per una maggiore completezza, la Corte richiama an-
che i criteri di determinazione della pena, che sono meglio
precisati nei commi 4 e 5 dell’art. 131-bis c.p.
In particolare, in base al comma 4, ai f‌ini della deter-
minazione della pena detentiva, non si tiene conto delle
circostanze, fatta eccezione di quelle per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria
del reato e di quelle ad effetto speciale, dovendo altresì
aggiungersi che, operando queste ultime circostanze, non
sarà possibile procedere al giudizio di bilanciamento di
cui all’art. 69 c.p.
4/2015 Arch. nuova proc. pen.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT