Prima dell'industrializzazione

AutoreLorenzo Gaeta
Pagine7-10
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PRIMA DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE
Se del ‘diritto del lavoro’ vogliamo offrire una nozione ampia, tale
da includere tutte le regole giuridiche che disciplinano il mondo del la-
voro, allora possiamo concludere che esso, inteso appunto come dimen-
sione giuridica del lavoro, esiste dagli albori dell’umanità1. Senonché,
ogni epoca ha avuto il suo ‘diritto del lavoro’, di volta in volta diverso,
anche profondamente, rispetto agli altri, in relazione ai differenti rap-
porti tra i soggetti coinvolti, ai differenti modi di produrre, al differente
contesto storico e ideologico nel quale doveva operare. Quello attuale
è, perciò, uno dei tanti ‘diritti del lavoro’ che si sono succeduti nei se-
coli, abbastanza diverso, però, rispetto a quelli che lo hanno preceduto,
perché per la prima volta il suo elemento centrale non è il lavoro ma
il lavoratore: è il diritto del lavoro industriale, che, peraltro, si sta
avviando anch’esso verso la fine, per essere gradualmente sostituito da
uno nuovo, di cui si cominciano già a scorgere i connotati.
Leggi che riguardano il lavoro esistono fin da epoche lontanis-
sime, a cominciare dal famoso codice di Hammurabi (XVIII secolo
a.C.), che regola non solo il lavoro degli schiavi, ma anche quello
salariato, con prescrizioni talvolta minute2. Ma nell’antichità il lavoro
non è certo considerato un valore3.
1 Non a caso, il lavoro faticoso è la pena che Dio infligge ad Adamo per avergli disobbedito
nel Paradiso terrestre: «Con il sudore del tuo volto mangerai il pane». «Il Signore Dio lo scac-
ciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto» (Genesi 3: 19 e 23).
2 La stele dove è scolpito il codice è conservata al Louvre di Parigi. Alcuni esempi: «64.
Se qualcuno dà in uso la sua terra a un coltivatore per lavorare, questi pagherà al proprietario
due terzi del prodotto della terra, per il tempo in cui ne ha il possesso, e terrà l’altro terzo».
«188. Se un artigiano ha preso un ragazzo per farlo crescere con sé e gli insegna il proprio
mestiere, egli non può essere chiesto in restituzione». «257. Se qualcuno assolda un lavora-
tore del campo, gli pagherà otto gur di grano l’anno».
3 Per citare la più classica delle fonti, quando Ulisse, sceso nell’Ade, incontra Achille e

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