DECRETO 7 aprile 2008, n. 104 - Regolamento previsto dall''articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini», con il quale e' stato previsto che ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi ed esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attivita' soggette ad autorizzazione disciplinate dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Vista la legge 8 ottobre 1974, n. 618, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972»;

Viste altresi': la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»; la legge 6 febbraio 1980, n. 15, di conversione del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, recante «Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica»; la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito del materiale d'armamento»; la legge 5 luglio 1991, n. 197, di conversione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»; il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante «Attuazione delle direttive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom, 92/3 Euratom e 96/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti»; il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante «Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 1999»; la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», nonche' il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, recante «Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonche' dell'assistenza tecnica destinata a fini militari a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39»; il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, recante «Regolamento recante la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose»;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» ed in particolare l'articolo 220 ai sensi del quale, quando nel corso di attivita' ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Ritenuto che nell'adozione del regolamento si debba tenere conto di tutte le esigenze di controllo finalizzate alla prevenzione dei delitti indicati dalla legge, rimettendo alle disposizioni vigenti il riparto delle competenze funzionali o per materia degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione per gli Atti Normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2007;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. DAGL 8980/13.2.2.1/7/2007 del 28 novembre 2007;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Prevenzione dei delitti concernenti armi ed esplosivi

1. Per le finalita' di prevenzione dei delitti concernenti armi ed esplosivi di qualsiasi tipo, ivi comprese le parti e gli accessori d'arma, le armi di cui all'articolo 11, commi 2 e 3-bis, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le materie, le sostanze, gli agenti patogeni ed i precursori atti alla composizione o fabbricazione di esplosivi e delle armi di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni o di armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche, le tecnologie e gli strumenti specificamente progettati per la produzione dei materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, i beni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, oltre alle materie di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, fermi i poteri gia' attribuiti dalle norme vigenti, esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, d'ora in avanti denominato T.U.L.P.S., nei luoghi e sui mezzi comunque utilizzati per l'esercizio delle attivita' di seguito specificate, soggette ad autorizzazione in conformita' alla normativa indicata:

  1. raccolta e detenzione di armi da guerra, tipo guerra o di parti di esse - articolo 28 del T.U.L.P.S. e articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

  2. fabbricazione di armi da guerra, tipo guerra o di parti di esse; iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse ai materiali d'armamento - articolo 28 del T.U.L.P.S., e articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

  3. importazioni ed esportazioni, definitive o temporanee, di materiali d'armamento, di armi da guerra o di parti di esse - articolo 28 del T.U.L.P.S. e articoli 9, comma 5, e 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

  4. fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione e vendita di strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia - articolo 28 del T.U.L.P.S.;

  5. prestazione di servizi per la manutenzione di materiali d'armamento - articolo 2, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185;

  6. trasformazione o adattamento di mezzi o materiali per uso civile che comportino variazioni operative del mezzo o del materiale a fini bellici - articolo 2, comma 7, della legge 9 luglio 1990, n. 185;

  7. attivita' sottoposte a licenza globale di progetto - articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

  8. transito di materiali d'armamento - articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

  9. transito o introduzione nel territorio dello Stato dei materiali d'armamento per i quali si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza - articolo 16 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e articolo 28 del T.U.L.P.S.;

  10. fabbricazione di armi comuni da sparo - articolo 31 del T.U.L.P.S. e articolo 12, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

  11. importazione, esportazione, raccolta per ragioni di commercio o di industria di armi comuni da sparo - articolo 31 del T.U.L.P.S.;

  12. collezione di armi artistiche, rare o antiche - articolo 31 del T.U.L.P.S.;

  13. esercizio dell'industria di riparazione delle armi - articolo 31 del T.U.L.P.S. e articolo 8, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

  14. locazione e comodato di armi - articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

  15. fabbricazione ed importazione di armi ad aria compressa o gas compressi con modesta capacita' offensiva e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articolo 5 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 e articolo 31 del T.U.L.P.S.;

  16. esportazione di armi ad aria compressa o a gas compressi con modesta capacita' offensiva e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articoli 6 e 15 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;

  17. vendita per corrispondenza di armi ad aria compressa o gas compressi con modesta capacita' offensiva e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articolo 17 della legge 18 aprile...

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