DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010, n. 226 - Regolamento recante attuazione della previsione dell''articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo. (10G0248)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della citata legge n. 15 del 2009, e, in particolare, il disposto dell'articolo 74, comma 3, ai sensi del quale «con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalita' di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarita' del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.»;

Ritenuta la necessita' di dare attuazione alla previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V, del medesimo decreto legislativo, riservandosi a uno o piu' successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti, delle modalita' di applicazione e della data di entrata in vigore delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del citato decreto n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nella seduta del 26 agosto 2010;

A d o t t a il presente decreto:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalita' di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle previsioni del Titolo IV, Capi I, IV e V, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e' pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre

1999, n. 205, S.O.

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale maggio 2001, n. 106, S.O.

- La legge 4 marzo 2009, n. 15, recante: «Delega al

Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.

- Si riporta il testo dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

:

3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalita' di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarita' del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95

della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.

.

Art. 2

Disposizioni applicabili

1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei termini indicati, le seguenti disposizioni del Titolo IV, Capi I, IV e V, del decreto legislativo n. 150 del 2009:

a) articolo 32;

b) articolo 33, con esclusione del riferimento all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

c) articolo 34;

d) articolo 35, comunque nel rispetto della previsione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

e) articolo 36;

f) articoli 53, 54, 55, 56 e 59, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'articolo 3 del presente decreto;

g) articolo 57, comma 1, lettera a), con esclusione del riferimento all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 57, comma 1, lettera b) e lettera c), intendendosi la prescrizione di coerenza con le disposizioni legislative vigenti come riferita all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare nel senso che i contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori anche collegati alla performance e alle attivita' particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, nel rispetto della specifica disciplina stabilita, per la Presidenza stessa, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del Titolo II del medesimo decreto legislativo (nel prosieguo indicato come «decreto attuativo del Titolo II»);

h) articoli 58, 60 e 61;

i) articolo 62, con esclusione delle parole «almeno tre» e avendosi comunque riguardo alla specifica disciplina stabilita, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal decreto attuativo del Titolo II; l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009, trova applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 1° gennaio 2015;

l) articolo 64, nei limiti in cui la disciplina di cui all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' richiamata dal presente decreto;

m) articolo 65, relativamente ai commi 3 e 5; la disciplina di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione nei limiti, con le modalita' e con le decorrenze stabiliti, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal decreto attuativo del Titolo II;

n) articolo 66;

o) articoli dal 67 a 73, fermo restando, in relazione alla previsione dell'articolo 69, che responsabile del procedimento disciplinare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' soltanto personale con qualifica dirigenziale.

Note all'art. 2:

- Il Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca: «Misurazione, valutazione e trasparenza della performance».

- Si riporta il testo degli articoli da 32 a 36, da 53

a 62, da 64 a 73, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.

15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

:

Art. 32 (Oggetto, ambito e finalita'). - 1. Le disposizioni del presente Capo definiscono la ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonche' sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma responsabilita' del dirigente nella gestione delle risorse umane e quelle oggetto della contrattazione collettiva.

.

Art. 33 (Modifiche all'art. 2 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: ", che costituiscono disposizioni a carattere imperativo";

b) al comma 3, dopo le parole: "mediante contratti collettivi" sono inserite le seguenti: "e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art.

47-bis,";

c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile."

.

Art. 34 (Modifica all'art. 5 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in...

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