DECRETO 18 maggio 1998, n. 429 - Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 1990, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 1990, relativo alla istituzione e all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nel supplemento ordinario n. 545 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 1992, che istituisce tra gli organi centrali del servizio nazionale della protezione civile la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 5 novembre 1992; Visto il decreto 10 febbraio 1993 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 1993, concernente l'individuazione e la disciplina dell'attivita' dei gruppi nazionali di ricerca scientifica al fine di consentire al Servizio nazionale della protezione civile il perseguimento delle proprie finalita' in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio e di prevenzione; Visto l'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica datato 24 gennaio 1991, n. 85; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il trattamento economico di missione; Ritenuto di dover dare attuazione al dispositivo dell'art. 9 della citata legge n. 225 del 24 febbraio 1992, che prevede l'istituzione della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e la definizione delle relative modalita' organizzative e di funzionamento; Considerata l'opportunita', secondo le indicazioni di cui all'art.

9, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di articolare la Commissione in sezioni a base interdisciplinare per l'analisi dei problemi relativi ai singoli rischi che comportano misure di protezione civile; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 7 luglio 1997; Considerata la necessita', in adesione a quanto formulato dal Consiglio di Stato, di prevedere un abbassamento del quorum strutturale della Commissione, per specifiche esigenze connesse alle situazioni di emergenza; Considerato altresi' che la formulazione del presente provvedimento garantisce lo svolgimento delle funzioni di natura tecnicoscientifica indispensabili ad affrontare la gestione dell'emergenza e che il numero dei componenti delle singole sezioni e' da ritenere congruo, data la complessita' delle singole materie trattate; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n.

400;

A d o t t a il seguente regolamento: Capo I Costituzione Art. 1.

  1. Presso il Dipartimento della protezione civile opera la "Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi" nel seguito indicata con il termine Commissione, quale organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile per tutte le attivita' di protezione civile volte alla previsione e prevenzione nelle varie situazioni di rischio.

    Capo II Modalita' organizzative Art. 2.

  2. La Commissione e' composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio e da tre esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    Art. 3.

  3. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni: a) sezione I - rischio sismico; sezione II - rischio nucleare; sezione III - rischio vulcanico; sezione IV - rischio idrogeologico; sezione V - rischio chimico, industriale ed ecologico; sezione VI - rischio trasporti; sezione VII - aspetti sanitari delle emergenze; sezione VIII - difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica; b) le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di loro competenza e formulano pareri e proposte alla commissione in seduta plenaria.

  4. Ciascuna sezione e' composta da un presidente, da nove esperti e da un segretario. Il...

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