LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 2014, n. 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. (Legge finanziaria 2014). (14R00196)

(Pubblicata nel Supp. Staord. n. 1 al B.U. della Regione Trentino-Alto Adige n. 14I-II del 10 aprile 2014) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate». 1. L'art. 7-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 7-quater (Agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida o a idrogeno) - 1. I proprietari di veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica sono esentati per tre annualita' successive all'immatricolazione dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall'art. 7.» 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai veicoli immatricolati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. 3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, stimate in 4.500,00 euro per il 2014, in 13.500,00 euro per il 2015 e in 22.500,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3. 4. Dopo il comma 4 dell'art. 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «5. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli e i motoveicoli di cui all'art. 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, anche non adattati, intestati a persone con sindrome di down, oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico e a prescindere dal riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento.» 5. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, stimate in 25.000,00 euro per il 2014, in 25.000,00 euro per il 2015 e in 25.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3. 6. Il comma 1 dell'art. 17-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Alle autovetture, agli autoveicoli per il trasporto promiscuo e ai motoveicoli destinati al trasporto di persone ad uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, si applica l'imposta provinciale di trascrizione in misura ridotta.» 7. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 6, stimate...

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