LEGGE REGIONALE 22 aprile 2011, n. 11 - Modifica alla L.R. 10.1.2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011 - 2013).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 4 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 34 della L.R. 2/2011

  1. L'art. 34 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - Bilancio pluriennale 2011 - 2013) e' sostituito dal seguente:

    'Art. 34 (Aziende per il diritto agli studi universitari). - 1.

    Ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 3 del 2002 sono approvati gli allegati bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilanci pluriennali 2011 - 2013 delle Aziende per il diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L'Aquila.

  2. Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende per il diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L'Aquila:

    1. Euro 5.000.000,00 sul capitolo 10.01.002 - 41511 - per spese correnti;

    2. Euro 0,00 sul capitolo 10.02.001 - 42322 - per spese in conto capitale.

  3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio cosi' da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

  4. In caso di...

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