Atto costitutivo di società a responsabilità limitata con previsione della possibilità per I soci di effettuare finanziamenti a favore della società

Aggiornato alGennaio 2008

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Repertorio n. . . . Raccolta n. . . . 1

@Atto costitutivo di società a responsabilità limitata repubblica italiana

Il. . ., in. . . ., nel mio studio a . . . n. . . . Innanzi a me dr. . . ., Notaio in . . . , iscritto al

Collegio Notarile del Distretto di. . ., previa concorde rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testi, sono presenti:

- se persona fisica: . . . (nome) (cognome), . . . (luogo di nascita) . . . (data di nascita), . . . (domicilio), . . . (condizione), . . . (codice fiscale), . . . (cittadinanza), . . . (regime patrimoniale della famiglia o stato libero);

- se persona giuridica: . . . (dati del rappresentante), . . . (denominazione), . . . (sede con indicazione di comune ed indirizzo), . . . (ammontare del capitale sociale), . . . (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese), . . . (stato di costituzione)2, . . . (nazionalità), . . . (eventuale allegazione dei poteri). Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

@@Titolo I denominazione, oggetto, durata e sede

ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE 3

  1. Tra le parti costituite . . . è costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale . . .

  2. Il socio . . . presta fin d'ora il consenso a che la società conservi il suo nome nella ragione sociale anche in caso di proroga della durata e cioè fino alla definitiva cessazione e cancellazione dal registro delle imprese.

    ART. 2 - SEDE LEGALE E SEDE SECONDARIA

  3. La sede della società è fissata in . . . (indicare Comune), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del c.c. Page 73

  4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea soci.

    ART. 3 - OGGETTO SOCIALE 1 - La società ha per oggetto l'attività di . . .

    . . .

    . . .

  5. La società può svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che siano strumentali o connesse allo svolgimento delle attività di cui sopra, ivi compresa l'istituzione di agenti, rappresentanti, depositari e commissionari. La società può assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto connesso o analogo al proprio. Può rilasciare inoltre fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia a favore ed anche nell'interesse di terzi. Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

    ART. 4 - DURATA

  6. La durata è fissata al . . . (. . .) salvo proroga od anticipato scioglimento della società.

    @@Titolo II capitale sociale, partecipazioni al capitale sociale, finanziamenti dei soci e titoli di debito

    ART. 5 - CAPITALE SOCIALE 4

  7. Il capitale è fissato in euro . . . e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti misure: - . . . (indicare i conferimenti di ciascun socio ed il valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura); - . . . (indicare i conferimenti di ciascun socio ed il valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura); - . . . (indicare i conferimenti di ciascun socio ed il valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura).

  8. Il 25% del capitale sociale è stato versato presso . . . (banca) come risulta dalla ricevuta in data . . . (data) che, in copia conforme all'originale, si allega sotto.

  9. Il restante settantacinque per cento (75%) verrà versato nelle casse sociali a richiesta dell'organo amministrativo.

  10. La quota del socio . . . viene liberata mediante il conferimento della prestazione d'opera descritta nella perizia di stima redatta dal perito . . ., perizia giurata innanzi a . . . (. . .) il

    . . .(. . .) e qui allegata sotto la lettera (. . .). Page 74

  11. Gli obblighi assunti dal socio . . . aventi per oggetto la prestazione di cui sopra, risultano garantiti da polizza di assicurazione/fideiussione bancaria rilasciata da . . . (. . .), in conformità alle caratteristiche richieste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data . . . (. . .) n. . . . (. . .) , polizza/fideiussione che, in copia conforme all'originale, si allega sotto . . .

    ART. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

  12. Le quote di partecipazione dei soci non sono proporzionali al valore conferito da ciascuno di essi; al socio . . ..viene attribuita una quota pari al . . ..% del capitale sociale, in considerazione della particolare natura della sua attività in favore della società e della sua veste di amministratore della stessa.

  13. Al socio . . . si attribuisce una quota di partecipazione del . . . %.

  14. Al socio . . . si attribuisce una quota di partecipazione del . . . %. Nella stessa proporzione sono attribuiti i diritti alla ripartizione dei risultati netti d'esercizio della società. Con le stesse percentuali saranno attribuiti i diritti di voto nelle decisioni dei soci ex art. 2479 del c.c.

    ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA

  15. Le quote non sono liberamente trasferibili né per atto tra vivi né a causa di morte; i soci possono esercitare il diritto di recesso ma non prima di due anni decorrenti dalla costituzione della società.

    ART. 8 - AUMENTO DI CAPITALE

  16. Il capitale può essere aumentato, per decisione del consiglio di amministrazione, solo a decorrere dal . . ., solo una volta ogni...

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