DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2011, n. 131 - Regolamento recante attuazione della previsione dell''articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo. (11G0173)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della citata legge n. 15 del 2009, e, in particolare, il disposto dell'articolo 74, comma 3;

Ritenuta la necessita' di dare attuazione al citato articolo 74, comma 3, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo, riservando a uno o piu' successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti, delle modalita' di applicazione e della data di entrata in vigore delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del citato decreto n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'intesa del 4 febbraio 2011, concernente la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego, nella quale si prevede esclusivamente l'utilizzo di risorse aggiuntive ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2011;

Adotta il presente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalita' di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle disposizioni di cui ai Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

    Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

    (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n.

    205, S.O.

    Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

    La legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.

    Si riporta il testo degli articoli 19, comma 1, e 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

    (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni):

    Art. 19. (Criteri per la differenziazione delle valutazioni)

    1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo

    II del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.

    ;

    Art. 74. (Ambito di applicazione)

    1-2 (Omissis).

    3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo

    2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalita' di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del

    Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarita' del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95

    della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei

    Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.

    .

    Note all'art. 1:

    Il Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca: «Misurazione, valutazione e trasparenza della performance».

    Il Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca: «Merito e premi».

    Art. 2

    Disposizioni applicabili

  2. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalita' indicati, le seguenti disposizioni del Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009:

    1. articolo 2;

    2. articolo 3, in quanto compatibile con la peculiarita' dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificita' delle relative funzioni istituzionali, con esclusione dell'ultima parte del comma 2 da «secondo modalita'» fino alla fine del comma;

    3. articolo 4, con esclusione dell'ultima parte della lettera f) del comma 2 da «nonche'» sino alla fine della stessa lettera e tenuto conto, quanto alla valutazione della performance organizzativa, della peculiarita' dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della specificita' delle relative funzioni istituzionali;

    4. articolo 5, fermo restando che la programmazione degli obiettivi di cui al comma 1 e' su base annuale e con esclusione di quanto previsto dalle lettere e) e f) del comma 2;

    5. articolo 6;

    6. articolo 7, comma 1, fermo restando che il provvedimento ivi citato e' adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, comma 2, fermo restando che le funzioni di cui alle lettere a) e b) sono organizzate ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, comma 3, con esclusione delle parole: «secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13»;

    7. articolo 8, in quanto compatibile con la peculiarita' dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificita' delle relative funzioni istituzionali;

    8. articolo 9, in quanto compatibile con la peculiarita' dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificita' delle relative funzioni istituzionali, con esclusione delle parole: «dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi» di cui alla lettera d) del comma 1;

    9. articolo 10, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento;

    10. articolo 11, nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'articolo 4 del presente regolamento, fermo restando che il comma 5 si applica avendo riguardo alla peculiarita' dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla specificita' delle relative funzioni istituzionali e che il comma 6 trova applicazione nell'ambito di uno specifico decreto di attuazione dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 150 del 2009 in materia di responsabilita';

    11. articolo 12, comma 1, con esclusione della lettera a) e avendosi comunque riguardo alla specifica disciplina dell'organo incaricato di svolgere, in quanto compatibili, le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui alla lettera b);

    12. articoli 13 e 14, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'articolo 5 del presente regolamento;

    13. articolo 15, comma 1 e comma 2, lettere a) e c).

  3. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalita' indicati, le seguenti disposizioni del Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009:

    1. articolo 17;

    2. articolo 18, comma 1, con esclusione delle parole: «i dipendenti che conseguono», e comma 2;

    3. articolo 19, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'articolo 6 del presente regolamento;

    4. articolo 20;

    5. articolo 21;

    6. articolo 22, fermo restando che l'assegnazione del premio di cui al comma 3 compete alla struttura titolare delle funzioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento;

    7. articolo 23;

    8. articolo 24;

    9. articolo 25;

    10. articolo 26;

    11. articolo 27, con esclusione dei commi 2 e 3;

    12. articolo 28.

    Note all'art. 2:

    - Si riporta il testo degli articoli da 2 a 15 del

    Titolo II e da 17 a 28 del Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:

    Titolo II

    MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

    Capo I

    Disposizioni generali

    Art. 2. (Oggetto e finalita')

    1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dall'articolo 2, comma

    2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.

    Art. 3. (Principi generali)

    1. La misurazione e la...

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