LEGGE REGIONALE 31 marzo 2011, n. 5 - Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 31 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Stato di previsione dell'entrata 1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2011 annesso alla presente legge (Tabella A), e' approvato in euro 6.094.595.003,02 in termini di competenza e in euro 6.304.619.578,01 in termini di cassa.

  1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2011 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.

  2. Ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) l'articolazione in Unita' previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2011 e' determinata cosi' come previsto dallo stato di previsione della entrata (Tabella A).

    Art. 2

    Stato di previsione della spesa 1. Lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 2011 annesso alla presente legge (Tabella B), e' approvato in euro 6.094.595.003,02 in termini di competenza e in euro 6.304.619.578,01 in termini di cassa.

  3. E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2011 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

  4. E' altresi' autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2011 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

  5. Ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 13/2000 l'articolazione in funzioni obiettivo e Unita' previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2011 e' determinata cosi' come previsto dallo stato di previsione delle spese (Tabella B).

    Art. 3

    Quadro generale riassuntivo 1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2011 annesso alla presente legge.

    Art. 4

    Destinazione dell'avanzo finanziario presunto iscritto alla Unita' previsionale di base 0.01.002 dell'entrata 1. L'avanzo finanziario presunto di euro 810.097.580,60 iscritto alla Unita' previsionale di base 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2010, e' destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente legge.

  6. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2011 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

    Art. 5

    Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2011

  7. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2011 ammontano a euro 1.564.894.498,00 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella M) allegata alla presente legge.

  8. La Giunta regionale - in relazione ai provvedimenti CIPE di riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, nonche' sulla base di intese raggiunte in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e/o Stato-regioni - e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti della Tabella M) di cui al comma 1, ivi compresi i correlati stanziamenti di entrata delle Unita' previsionali di base 1.01.001, 1.02.001 e 1.02.002.

    Art. 6

    Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2011, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle Unita' previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell'entrata che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati 'Regione Umbria' presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.

  9. La Giunta regionale e', altresi', autorizzata, ai sensi dell' art. 46, comma 3 della legge regionale n. 13/2000 ad effettuare variazioni compensative fra le Unita' previsionali di base individuate nell'Elenco n. 3) allegato alla presente legge.

    Art. 7

    Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine 1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli...

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