Remunerazione e previdenza
Autore | Luigi Tramontano |
Pagine | 69-72 |
69
Capitolo 2
Istituto
centrale
per il
sostenta-
mento del
clero
Congrua
c.d. Benefici
Il sostentamento del clero
REMUNERAZIONE
E PREVIDENZA
1
2
Storicamente il sistema di sostentamento del clero era basato sui c.d.
benefici, ovvero dotazioni patrimoniali munite di personalità giuridica e
produttive di reddito, correlate all’ufficio ecclesiastico ricoperto di volta in
volta dai singoli chierici. L’indipendenza della massa patrimoniale, assicu-
rava una sicurezza economica sufficientemente costante nel tempo ma d’al-
tro canto tale sistema aveva portato alla creazione di ingiustificate e notevoli
sperequazioni tra i chierici titolari dei vari uffici, poiché la retribuzione,
la c.d. congrua, dipendeva dall’entità del patrimonio beneficale. Lo Stato
fu pertanto costretto ad intervenire, versando, tramite il Fondo per il culto
(incardinato fino al 1932 nel Ministero della Giustizia e poi, da tale anno in
quello dell’Interno), il c.d. supplemento di congrua, in modo da aumen-
tare il reddito prodotto dal beneficio fino ad un minimo predefinito, atto a
garantire un dignitoso sostentamento al chierico che ne fosse titolare.
Un superamento del sistema dei benefici e del supplemento di congrua –
trasformatosi peraltro in una sostanziale attribuzione patrimoniale a favore
dei chierici gravante sul Fondo per il culto – fu suggerito durante il Concilio
Vaticano II (1962–1965) e poi definitivamente attuato dal Codice di Dirit-
to Canonico del 1983 che, al can. 1274, prevede l’istituzione, presso ogni
diocesi di organismi speciali che raccolgano beni e offerte destinate
al sostentamento dei chierici che prestano servizio presso la diocesi
stessa.
A tale riforma ha aderito lo Stato con la legge n. 222 del 1985 e la Confe-
renza Episcopale Italiana ha provveduto, a sua volta, ad erigere l’Istituto
centrale per il sostentamento del clero, con il fine di integrare le risorse degli
istituti diocesani ed interdiocesani. Tali istituti divennero titolari dei beni ap-
partenenti ai vecchi enti beneficiali e venne loro riconosciuta la personalità
giuridica attraverso una procedura abbreviata, dalla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’Interno che conferiva ad
essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (art. 22 della
legge n. 222 del 1985).
L’Istituto Centrale per il sostentamento del clero nasce con un proprio pa-
trimonio, destinatogli dalla Conferenza Episcopale Italiana, incrementato
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