LEGGE REGIONALE 13 luglio 2011, n. 15 - «Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del 16 luglio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione detta disposizioni dirette a garantire il miglioramento della salute e della qualita' dell'aria negli ambienti di vita e di lavoro ed a garantire la prevenzione della diffusione della legionella all'interno degli impianti idrici e di climatizzazione nel rispetto:

  1. del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

    81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro);

  2. dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;

  3. delle linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, approvate il 4 aprile 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

  4. delle linee di indirizzo per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati, fissate nell'accordo Stato - Regioni del 27 settembre 2001;

  5. delle linee guida per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali, fissate nel provvedimento 13 gennaio 2005, n. 16718, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

  6. dell'intesa n. 63/CSR del 29 aprile 2010, concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2010-2012, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

    Art. 2

    Ambito di applicazione 1. La presente legge, in armonia con le disposizioni di cui all'art. 1, e' posta a tutela della salute e della sicurezza collettiva nei luoghi di lavoro e si applica a tutte le strutture aventi impianti idrici e di climatizzazione sia in assenza di condotte che in presenza di condotte, installati in strutture:

    sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, penitenziarie, alberghiere, turistico-ricettive, di pubblici esercizi, di centri sportivi e ricreativi in generale, di centri benessere, scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, di centri commerciali, per attivita' commerciali in generale, di convitti, di stabilimenti termali, di saune ed affini, di piscine, di palestre, di cinema multisala, di sale bingo e affini, di stabilimenti industriali e similari, e comunque in ogni ambiente, sia pubblico che privato, con un volume d'aria superiore a metri cubi 1.000.

    Art. 3

    Verifiche preliminari su nuovi impianti e requisiti tecnici 1. Al termine dell'installazione ed a seguito del collaudo di nuovi impianti aeraulici deve essere effettuata un'ispezione tecnica al fine di accertare che:

  7. l'aria immessa nell'ambiente, in particolare in quelli confinati, sia...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT