LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. 2 - Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi 1. La Regione Campania riconosce ogni forma o grado di violenza di genere come violazione dei diritti umani fondamentali.

  1. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende ogni atto di violenza commesso in ambito familiare, extrafamiliare o sui luoghi di lavoro, in ragione dell'appartenenza di genere o dell'orientamento sessuale, che abbia o possa avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le vittime, comunitarie e non, incluse le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della liberta', indipendentemente dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle stesse vittime.

    Art. 2

    Finalita' 1. La Regione Campania, preso atto della rilevanza sociale del fenomeno della violenza di genere e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignita' e la cittadinanza sociale.

    Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), del piano sanitario nazionale, del piano ospedaliero regionale e del progetto materno-infantile, interviene in materia di politiche socio-sanitarie allo scopo di:

    a) attuare interventi di prevenzione attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

    b) assicurare la tutela ed il sostegno alle donne ed a tutte le persone vittime di violenza di genere, dell'omofobia e del bullismo;

    c) favorire il recupero psicologico-sociale nonche' l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne e dei soggetti vittime di violenza;

    d) promuovere la formazione specifica degli operatori coinvolti nel favorire processi di raggiungimento delle finalita' di cui al presente comma;

    e) monitorare il fenomeno attraverso il sistema informativo sociale previsto dall'art. 25 della legge regionale n. 11/2007;

    f) sostenere le donne maltrattate e i soggetti vittime di violenza anche nella richiesta del risarcimento all'autorita' o allo Stato come soggetto vicariante, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato).

  2. Per la realizzazione delle finalita' previste dal comma 1, la Regione, nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali di cui alla legge regionale n. 11/2007, programma, indirizza e coordina gli interventi, in collaborazione con gli ambiti territoriali cosi' come definiti dall'art. 19 della legge regionale n. 11/2007, le province, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, la...

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