Sequestro preventivo di beni mobili registrati: presupposti e limiti con particolare riferimento ai terzi acquirenti estranei al reato

AutoreGisella Leto
Pagine894-895

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Nella sentenza che si annota, la Suprema Corte ha, innanzitutto, ribadito la nozione di «cosa pertinente al reato» precisando che oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente, e quindi anche a persone estranee alla condotta criminosa, per cui si procede - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, sia idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (art. 321 c.p.p.) 1.

Si è così ribadito che, ai fini del sequestro preventivo, è necessario accertare, preliminarmente, il nesso di pertinenzialità nel senso che cosa pertinente al reato è, non solo quella che è servita a commettere il reato, ma anche quella strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa 2.

Conseguentemente compito del giudice, al fine di stabilire se la libera disponibilità possa comportare un reale pericolo nella commissione di condotte vietate, sarà quello di accertare che l'individuata relazione di pertinenza non sia meramente occasionale e che il periculum deve presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità, evitando, così, di incidere in modo estremamente gravoso sul diritto di proprietà e di uso del bene 3.

La sentenza che si annota afferma, inoltre, il principio che l'istituto del sequestro preventivo, così come previsto dall'art. 321 c.p.p., non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti dalla norma ovvero surrogare altri istituti propri del diritto civile 4 e, comunque, tutelare interessi di una parte in pregiudizio di altre parti, qualora venga applicato su beni appartenenti ad un soggetto «estraneo» al reato.

Nella specie, i giudici della Suprema Corte hanno rilevato come il Tribunale del riesame avesse confermato l'adozione del provvedimento cautelare nei confronti di terzi sostenendo che, nella successiva vendita dei veicoli da parte dell'indagato ai terzi acquirenti, poteva sussistere il pericolo di aggravamento di protrazione, da parte dell'indagato, della condotta criminosa, derivante dalla libera disponibilità del bene, senza però indicare concreti elementi che facessero ritenere sussistente tale pericolo e senza tenere in debito conto che il sequestro e il suo mantenimento finivano con il ledere i diritti dei terzi in ordine alla proprietà del bene e all'uso dello stesso, ed...

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