Non inclusione della sostanza attiva pretilaclor nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, e adeguamento degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2004/129/CE della Commissione, del 30 gen...

IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6; Vista la decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, in particolare l'art. 1 che stabilisce l'elenco delle sostanze attive, tra cui il pretilaclor, che non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Visto l'allegato II della citata decisione, che riporta l'elenco di alcune sostanze attive per le quali gli Stati membri possono mantenere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali; Considerato che la citata decisione 2004/129/CE della Commissione consente all'Italia di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di pretilaclor per il controllo di infestanti su riso (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative; Considerato che la decisione sopra citata consente di mantenere alla produzione ed al commercio sino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su riso (usi essenziali); Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su riso (usi essenziali) avendo accertato che tali impieghi erano tra quelli gia' autorizzati; Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto e' fissato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, terzo paragrafo, della decisione 2004/129/CE della Commissione; Considerato altresi' che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano anche impieghi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, e' fissato al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE della Commissione; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT