Presupposti e profili della conciliazione

AutoreSalvatore Antonello Parente
Pagine85-133
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CAPITOLO QUARTO
PRESUPPOSTI E PROFILI DELLA CONCILIAZIONE
SOMMARIO: 1. I presupposti della conciliazione giudiziale tributaria: l’esistenza
di un ricorso ammissibile depositato entro i termini assegnati per la costitu-
zione in giudizio; l’istanza di trattazione della controversia in pubblica
udienza nelle ipotesi di conciliazione secondo il rito ordinario. L’incertezza
circa l’ammissibilità della conciliazione sul quantum dell’obbligazione tri-
butaria, sulle questioni di diritto e sulle questioni di fatto intrinsecamente
connesse a quelle di diritto. - 2. L’originaria ambiguità della conciliazione
delle controversie in materia di rimborso d’imposta e di riscossione e
l’evoluzione degli assetti normativi. La non plausibilità della conciliazione
delle controversie relative all’ammissibilità del ricorso. - 3. La verifica di
compatibilità della conciliazione giudiziale con le controversie in materia di
sanzioni amministrative: la rilevanza della distinzione tra le sanzioni irroga-
te congiuntamente all’atto di accertamento e le sanzioni svincolate da ina-
dempimenti di carattere sostanziale. - 4. La proposta di conciliazione dinan-
zi alla commissione tributaria provinciale non oltre la prima udienza.
L’iniziativa individuale, congiunta o d’ufficio per la conciliazione della
controversia. Il processo verbale di conciliazione: contenuto e valenza di ti-
tolo per la riscossione. - 5. Le modalità procedurali per pervenire alla conci-
liazione: il rito ordinario e il rito abbreviato. Il momento di perfezionamento
della fattispecie conciliativa: il versamento dell’intero importo dovuto o del-
la prima rata nei venti giorni successivi alla redazione del verbale di conci-
liazione e l’estinzione del giudizio. - 6. La redazione del verbale di concilia-
zione: il contenuto del verbale. Il verbale di conciliazione privo di indica-
zioni essenziali: effetti. La sentenza di estinzione del giudizio per la cessa-
zione della materia del contendere. - 7. Il differimento della conciliazione:
l’assegnazione di un nuovo termine per la formulazione di una proposta
preconcordata. L’infondatezza delle riserve relative alla norma sul differi-
mento. L’alternativa di procrastinare l’udienza o di procedere alla cancella-
zione dal ruolo. - 8. Il rito abbreviato: la mancanza della pubblica udienza.
Il deposito dell’accordo presso la segreteria della commissione tributaria
provinciale entro la data di trattazione della controversia in camera di con-
siglio o della discussione della causa in pubblica udienza. La verifica dei
presupposti e delle condizioni di ammissibilità della conciliazione: controllo
di mera legittimità e non di merito. La valutazione positiva del controllo e la
dichiarazione di estinzione del processo. L’esito negativo del controllo e la
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fissazione della data per la trattazione della controversia. L’ulteriore tentati-
vo di conciliazione in udienza secondo il rito ordinario. La conciliazione
parziale.
1. I presupposti della conciliazione giudiziale tributaria: l’esistenza
di un ricorso ammissibile depositato entro i termini assegnati
per la costituzione in giudizio; l’istanza di trattazione della
controversia in pubblica udienza nelle ipotesi di conciliazione
secondo il rito ordinario. L’incertezza circa l’ammissibilità della
conciliazione sul quantum dell’obbligazione tributaria, sulle
questioni di diritto e sulle questioni di fatto intrinsecamente
connesse a quelle di diritto.
La disciplina della conciliazione giudiziale tributaria è conte-
nuta nell’art. 48 del D.Lgs. n. 546/19921, che regola in maniera or-
ganica la figura.
1 In particolare, la norma, rubricata “Conciliazione giudiziale”, dispone che:
«1. Ciascuna delle parti con l’istanza prevista dall’articolo 33, può proporre
all’altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia. 2. La concilia-
zione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la
prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito
d’ufficio anche dalla commissione. 3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto
apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo
d’imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la
riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un’unica solu-
zione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari im-
porto, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute supe-
rano gli € 51.645,69. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il
termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero
importo dovuto ovvero della prima rata. Per le modalità di versamento si applica
l’art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le
predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle fi-
nanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 3-bis. In caso di mancato pagamen-
to anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento
della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede
all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura dop-
pia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. 4. Qualora una delle parti ab-
bia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima
udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta
giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 5. 5. L’ufficio
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La conciliazione giudiziale è uno strumento di natura proces-
suale, che presuppone la pendenza di un giudizio dinanzi ad una
commissione tributaria2: non si può procedere alla conciliazione
prima che il giudizio sia stato ritualmente instaurato con la proposi-
zione del ricorso introduttivo.
Quindi, il primo presupposto applicativo dell’istituto è da rav-
visare nell’esistenza di un ricorso ammissibile3, ossia di un ricorso
tempestivo, avente i requisiti di legge, presentato con l’assistenza
obbligatoria, ove prescritta, e depositato entro i termini assegnati
per la costituzione in giudizio4.
può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discus-
sione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale
l’altra parte abbia preventivamente aderito. Se l’istanza è presentata prima della
fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la
sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con de-
creto l’estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione e il decreto tengono
luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti e
il versamento dell’intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro
venti giorni dalla data della comunicazione. Nell’ipotesi in cui la conciliazione
non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione
della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria en-
tro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta. 6. In caso di avvenuta
conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cen-
to delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla
conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere infe-
riore al 40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a
ciascun tributo». Si tratta di una disposizione normativa che recentemente ha subito
delle modifiche ad opera del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con mo-
tito con modifiche nella legge 15 luglio 2011, n.111. Su tali interventi legislativi, cfr.
S. PELLEGRINO - G. VALCARENGHI, Contenzioso e riscossione: chiarimenti ministe-
riali, in Guida ai controlli fiscali, Milano, n. 9/2010, pagg. 25-26; F. GUIDI - P.
DURANTI, La legge di stabilità 2011 in pillole, in Consulente immobiliare, Milano,
876-2011, pag. 128; A.G. PALADINO, La fideiussione fa un passo indietro, cit., pagg.
26-27; A. FELICIONI, Rateazioni senza fideiussioni, cit., pagg. 25 e segg.
2 Cfr. A. CISSELLO - P. SAGGESE, Conciliazione giudiziale, cit., pag. 763.
3 Sui presupposti applicativi della conciliazione tributaria, cfr. M. POLANO,
La Corte di Cassazione puntualizza l’ammissibilità della conciliazione giudizia-
le, in GT – Riv. Giur. Trib., n. 1/2002, pagg. 6 e segg.
4 In altri termini, il primo presupposto, necessario per addivenire ad una
conciliazione, è costituito dall’esistenza di una controversia validamente instau-
rata. Così, E. MARELLO, Conciliazione della lite ed estinzion e del giudizio (art.

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