Presupposti Ed Effetti Del Sequestro Conservativo A Garanzia Della Parte Civile

AutoreLucia La Gioia
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giur
1/2018 Arch. nuova proc. pen.
MERITO
datario e R.A. (nipote ventenne di Y) la veste del socio
accomandante, e che nello stesso giorno la F.lli (Omissis)
Snc alienava a L.B. e P.A.R., suoceri del Y, una parte cospi-
cua del patrimonio immobiliare, e cioè 46 unità immobilia-
ri, nella misura di ¼ ciascuno del valore complessivo del
compendio immobiliare e ad A.R. nella misura di 2/4 del
valore complessivo;
che nel giugno del 2011 la (Omissis) S.a.s. concedeva
in fatto alla R.C. & C. S.a.s. il ramo d’azienda costituito
dall’attività di escavazione di materiali lapidei, società
nella quale socio accomandatario era R.C., f‌iglio di Y e
socio accomandante L.N., moglie del Y; e che B.L. e P.A.,
a loro volta, alienavano, parte degli immobili acquistati
dalla F.lli (Omissis) S.n.c. alla (Omissis) S.r.l., e sempre
il 20 giugno 2013 Y vendeva altra parte del suo patrimonio
immobiliare alla (Omissis) S.r.l.;
evidenziato che, come si evince dalle ispezioni ipoteca-
rie, il 22 settembre 2011 il Y risultava comproprietario con
la moglie di tre unità immobiliari mentre in data 20 giugno
2013 tali unità venivano alienate alla (Omissis) S.r.l., a cui
erano vendute anche dal L. e dalla P. (suoceri pensionati
della Y) le 24 unità immobiliari in precedenza acquistate
dalla Y;
evidenziato che la Suprema Corte di cassazione ha
affermato sul punto che “Questa Corte ha ripetutamente
affermato il principio che in tema di sequestro conserva-
tivo, nel concetto di beni mobili ed immobili dell’imputato
contenuto nell’art. 316 c.p.p. non rileva la loro formale in-
testazione, ma che l’imputato ne abbia la disponibilità “uti
dominus”, indipendentemente dalla titolarità apparente
del diritto in capo a terzi (sez. VI, sentenza n. 21940 del
2 aprile 2003 – dep. 17 maggio 2003 – Rv. 226043; Cass.,
n. 3810 del 19 dicembre 2008). Tale condivisibile orienta-
mento poggia sul dettato dell’art. 192 c.p., secondo cui gli
atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato,
non hanno effetto rispetto ai crediti indicati dall’abroga-
to art. 189 c.p., tra cui i crediti dei terzi danneggiati dal
reato (il rinvio del codice ai crediti indicati nell’art. 189
è ora comunemente inteso come riferito a quelli di cui
all’art. 316 c.p.p.) e in forza della presunzione di frode di
cui all’art. 193 c.p. (che prevede una ulteriore forma di
revocatoria penale), in caso di alienazione a titolo onero-
so (in questo caso, però, nel rigoroso accertamento – da
parte dei Giudici di merito – della sussistenza di elementi
che facciano ritenere revocabile l’atto). Soluzione, questa,
che consente di realizzare la f‌inalità dell’art. 316 c.p.p.,
consistente nell’immobilizzare il patrimonio dell’imputato
(o del responsabile civile) in attesa dell’esito dell’azione
revocatoria e tutelare eff‌icacemente la posizione credito-
ria del terzo danneggiato;
rilevato che nel caso di specie la vendita dei cespiti im-
mobiliari è, inoltre, a titolo oneroso ed effettuata dall’im-
putato dopo la notif‌ica dell’avviso di f‌issazione dell’u-
dienza preliminare, ponendo una presunzione di frode
dell’imputato, considerato anche che gli acquirenti sono
soggetti legati da vincoli di parentela all’imputato e che
quindi si presume fossero a conoscenza dell’esistenza di
un procedimento penale a carico del congiunto;
osservato che la parte civile ha, dunque, provato il
progressivo depauperamento del patrimonio stesso del Y,
cioè il compimento di atti dispositivi del patrimonio di-
retti a sottrarre la garanzia al creditore, cioè l’esistenza
di comportamenti del debitore improntati alla riduzione
delle garanzie patrimoniali, potendo, dunque, ipotizzarsi
che l’attuale capacità reddituale e la composizione del
patrimonio del Y non siano suff‌icienti a garantire il com-
pleto soddisfacimento delle pretese risarcitorie delle parti
civili;
osservato, inoltre, che l’istante ha evidenziato come si-
ano ravvisabili, dalla documentazione allegata, elementi
da cui desumere manifestazioni di scorrettezza patrimo-
niale da parte dell’imputato il quale, nelle more del giudi-
zio, ha provveduto ad alienare la maggior parte dei propri
beni patrimoniali a persone f‌isiche che risultano essere
parenti ed aff‌ini, oltre alla circostanza che alle parti civili
non sono mai state avanzate offerte risarcitorie; ritenuto,
pertanto, che vi sia fondata ragione che possano manca-
re o disperdersi le garanzie per il soddisfacimento delle
pretese avanzate dalle parti civili per le ragioni innanzi
esposte. (Omissis)
PRESUPPOSTI ED EFFETTI
DEL SEQUESTRO
CONSERVATIVO A GARANZIA
DELLA PARTE CIVILE
di Lucia La Gioia
1. La vicenda processuale in commento trae origine
dall’istanza di sequestro conservativo formulata dalla di-
fesa delle parti civili nel procedimento penale pendente
nei confronti dei legali rappresentati pro tempore di una
società in nome collettivo, per aver cagionato la morte di
un proprio dipendente. Con ordinanza del 6 aprile 2012,
il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di
Bari – in accoglimento della richiesta avanzata dalle parti
civili – ordinava il sequestro conservativo dei beni immo-
bili di uno solo degli imputati e del responsabile civile;
con ordinanza del 24 luglio 2012, veniva, invece, rigettata
la richiesta di sequestro conservativo dei beni immobili
del coimputato, essenzialmente per difetto del requisito
del periculum in mora. Successivamente, la difesa delle
costituite parti civili ha ritenuto di reiterare l’istanza di
sequestro conservativo a seguito di una serie di atti – quali
la trasformazione sociale da s.n.c. a società in accoman-

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