La presunzione di esterovestizione nella lotta all'evasione fiscale. (art. 73 d.p.r. 917/1986 tuir, commi 5 bis e 5 ter)

AutoreUmberto Mignosi
Pagine5-9
613
Rivista penale 7-8/2016
Dottrina
LA PRESUNZIONE DI
ESTEROVESTIZIONE
NELLA LOTTA ALL’EVASIONE
FISCALE. (ART. 73 D.P.R.
917/1986 TUIR, COMMI 5 BIS
E 5 TER)
di Umberto Mignosi
SOMMARIO
I. Premessa. La soggettività tributaria. II. La tassazione delle
imprese non residenti. III. Il Trust. IV. La cosiddetta esterove-
stizione societaria. V. Riepilogo e conclusioni.
I. Premessa. La soggettività tributaria
In diritto tributario non vi è dubbio che la soggettività
tributaria sia riconosciuta anche agli enti senza persona-
lità giuridica, quali “le associazioni non riconosciute” e “le
organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi”.
Infatti già la dottrina degli anni settanta (ad es. Miche-
li G.A, Nuzzo E.) (1) è giunta ad affermare l’insussistenza
di una nozione di soggettività tributaria diversa da quella
di soggettività di diritto comune, posto che tutte le ipotesi
tradizionalmente ricondotte dalla dottrina a tale f‌igura,
costituiscono casi di soggetti che già sono tali per il diritto
civile, in quanto centri autonomi di imputazione di effetti
giuridici patrimoniali.
Tale nozione di soggettività di diritto comune coinci-
de, tendenzialmente, con quella fatta propria dal legisla-
tore tributario dell’art. 73 Testo unico imposta sui redditi
È indubbio, quindi, che la soggettività tributaria sia rico-
nosciuta agli “enti senza personalità giuridica”, quali le “asso-
ciazioni non riconosciute” e le “organizzazioni non apparte-
nenti ad altri soggetti passivi” nei cui confronti il presupposto
dell’imposta si verif‌ichi in modo unitario ed autonomo.
Analoghe conclusioni valgono peraltro per i TRUST,
che la legge f‌inanziaria del 2007 ha “tipizzato” includendo-
li – al verif‌icarsi di alcune condizioni istitutive e di forma
– fra i soggetti all’IRES (art. 73, 3°comma, TUIR), imposta
sul reddito delle società istituita dal D.L.vo 12 dicembre
2003, n. 344, in sostituzione della previgente IRPEG. (2)
II. La tassazione delle imprese non residenti
Come è noto, sono considerate società ed enti residen-
ti quelli che, per la maggior parte del periodo d’imposta,
hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione, o
l’oggetto principale dell’attività, nel territorio dello Stato;
diversamente si avrebbero società ed enti non residenti.
Non ha rilievo dunque la forma o la struttura giuridica;
può trattarsi di società di capitali o società di persone, di
enti commerciali o non commerciali, con o senza persona-
lità giuridica, compresi i trust anzicitati. (3)
Vi sono alcune presunzioni legali di residenza f‌iscale
in Italia.
Salvo prova contraria, infatti, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di
società ed enti, che detengono partecipazioni di control-
lo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., in società o enti
commerciali, se:
1) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi del
citato art. 2359, comma 1, da soggetti residenti nel territo-
rio dello Stato; ovvero:
2) sono amministrati da un consiglio di amministra-
zione, o altro organo equivalente di gestione, composto
in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello
Stato. (4)
Inoltre, si presume che siano residenti in Italia i trust
esteri istituiti in Paesi non compresi nella white list,
cioè dagli elenchi previsti dall’art. 168 bis TUIR, D.P.R. n.
a) se almeno un disponente e un benef‌iciario sono resi-
denti in Italia oppure
b) se il disponente ha trasferito, in trust, immobili o
diritti reali immobiliari. La facoltà di fornire la prova con-
traria è prevista soltanto nella prima ipotesi.
Per le società e gli enti commerciali non residenti, se-
condo il principio generale della tassazione su base territo-
riale, si tassano con l’Ires solo i redditi prodotti in Italia. (5)
Per determinare la base imponibile dell’imposta (ossia
il reddito complessivo imponibile) occorre, in primo luo-
go, individuare i redditi prodotti in Italia.
Si applicano i criteri di localizzazione previsti dall’art.
23 TUIR, con le specif‌icazioni contenute nell’art. 151,
comma 2, per le plusvalenze e minusvalenze patrimoniali,
per le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni
sociali e per i dividendi distribuiti da società residenti in
Italia.

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