Presunzione di comunione e titolo contrario

Autorede Tilla Maurizio
Pagine297-299
297
giur
Arch. loc. e cond. 3/2012
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 27 MAGGIO 2011, N. 11812 (*)
PRES. TRIOLA – EST. SAN GIORGIO – P.M. PATRONE (CONF.) – RIC. MERLINO ED
ALTRO (AVV. COSSU) C. BASSO (AVV.TI NUZZO E VITUCCI)
Parti comuni dell’edif‌icio y Titolo contrario y
Conf‌igurabilità y Primo atto di trasferimento di
unità immobiliare y Rilevanza y Criteri.
Trascrizione y Atti soggetti y Atti relativi a beni
immobili y Difetto di trascrizione y Rilevabilità d’uf-
f‌icio y Esclusione y Eccezione della parte interes-
sata y Necessità.
. Al f‌ine di stabilire se sussista un titolo contrario
alla presunzione di comunione di cui all’art. 1117
c.c., occorre fare riferimento all’atto costitutivo del
condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento
di un’unità immobiliare dell’originario proprietario ad
altro soggetto. Pertanto, se in occasione della prima
vendita la proprietà di un bene potenzialmente rien-
trante nell’ambito dei beni comuni (nella specie, porti-
co e cortile) risulti riservata ad uno solo dei contraenti,
deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel
novero di quelli comuni. (c.c., art. 1117)
. Il difetto di trascrizione di un atto non è rilevabile
d’uff‌icio, ma deve essere eccepito dalla parte interes-
sata a farlo valere in proprio favore. (c.c., art. 2643; c.c.,
art. 2697; c.p.c., art. 112)
(*) Questa sentenza è stata pubblicata per esteso in questa Rivista
2011, 806. Si riporta ulteriormente la sola massima con relativa nota
di DE TILLA MAURIZIO.
PRESUNZIONE DI COMUNIONE
E TITOLO CONTRARIO
di Maurizio de Tilla
Con la decisione in rassegna la Cassazione ha rilevato
che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del
principio di diritto secondo il quale, al f‌ine di stabilire se
sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione
di cui all’articolo 1117 c.c., occorre fare riferimento all’at-
to costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di
trasferimento di una unità immobiliare dell’originario pro-
prietario ad altro soggetto. Pertanto, se in occasione della
prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente
rientrante nell’ambito dei beni comuni risulti riservata ad
un solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa
farsi rientrare nel novero di quelli comuni.
La decisione rientra nella interpretazione consoli-
data della giurisprudenza (Cass. 11844/1997. Cfr. Cass.
3257/2004). Sull’applicazione dell’art. 1117 c.c. si è più
volte rilevato che tale norma contiene un’elencazione non
tassativa delle parti comuni dell’edif‌icio (Cass. 5633/2002;
Cass. 7889/2000; Cass. 11775/1992; Trib. Termini Imprese
13 febbraio 2007, n. 16, Il merito, 2007, 3).
La norma citata contiene una presunzione di comunio-
ne delle parti che servono all’uso e al godimento di tutti
i condòmini. Si tratta di una presunzione semplice, juris
tantum (art. 2729 c.c.), in quanto superabile se il contra-
rio risulta dal titolo (Cass. 1498/1998, Giust. civ. 1999, 570;
Cass. 714/1998, Foro it. 1999, 217.
Con una ulteriore specif‌icazione la giurisprudenza ha
affermato che aff‌inché possa ravvisarsi il diritto di con-
dominio su un determinato bene, un impianto o un ser-
vizio comune, è necessario che sussista una relazione di
accessorietà tra questi e l’edif‌icio in comunione e un col-
legamento funzionale tra i primi e le unità immobiliari di
proprietà singola. In mancanza di una specif‌ica previsione
contraria del titolo costitutivo, la destinazione all’uso e al
godimento comune di taluni servizi, beni o parti dell’edif‌i-
cio comune, risultante da dati obiettivi, e cioè dall’attitudi-
ne funzionale del bene al servizio dell’edif‌icio, considerato
nella sua unità, e al godimento collettivo, ne fa presumere
la condominialità a prescindere dal fatto che il bene sia o
possa essere utilizzato da tutti i condòmini o solo da taluni
di essi (condominio parziale). Sicché, quando il bene, per
le sue obiettive caratteristiche funzionali e strutturali,
serva al godimento delle parti singole dell’edif‌icio comune,
opera la presunzione di contitolarità necessaria di tutti i
condòmini cui il bene serve, laddove la presunzione di cui
all’art. 1117 c.c. non sia vinta da un titolo contrario, la cui
esistenza deve essere dedotta e dimostrata dal condomino
che vanti la proprietà esclusiva sul bene, potendosi a tal
f‌ine, utilizzare il titolo, salvo che i tratti di acquisto a titolo
originario, solo ove da esso si desumano elementi tali da
escludere in maniera inequivocabile la comunione (Cass.
9093/2007; Cass. 1195/2010. Cfr. Cass. 27145/2007).
La presunzione legale di comunione di talune parti,
stabilita dall’art. 1117 c.c., senz’altro applicabile quando si
tratti di parti dello stesso edif‌icio, può ritenersi applicabile
in via analogica anche quando si tratti non di parti comuni
di uno stesso edif‌icio, bensì di parti comuni di edif‌ici limi-
trof‌i ed autonomi, purché si tratti di beni oggettivamente
e stabilmente destinati all’uso od al godimento degli
stessi, come nel caso di cortile esistente tra più edif‌ici
appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia strut-
turalmente destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i
fabbricati che lo circondano (Cass. 14559/2004, Immobili
e dir. 2005, 1, 101; Cass. 9982/1996; Cass. 7630/1991; Cass.
8962/1990).
La presunzione si applica anche in rapporto ad edif‌ici
che non conf‌inano direttamente con il cortile, ma sono

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