DECRETO 20 giugno 2003 - Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la rinegoziazione dei mutui concessi agli enti locali

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti l'art. 3, comma 1 e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti»; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: «Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale parametro di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, recante: «Determinazione sui tassi di interesse dei mutui della Cassa depositi e prestiti e sui depositi cauzionali»; Visto l'ordine del giorno «G9» del Senato della Repubblica, accolto dal Governo, in sede di esame della legge finanziaria per l'anno 2003, nella seduta pubblica n. 309 del 20 dicembre 2002, 2/ giornata di sabato 21 dicembre; Vista la risoluzione 8-00041 approvata dalla V commissione della Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 2003; Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Ambito soggettivo ed oggettivo

  1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a rinegoziare i mutui, di cui risultano intestatari e pagatori i comuni, le province, le comunita' montane, isolane o di arcipelago e le unioni di comuni, che alla data del 1° luglio 2003 presentano le seguenti contestuali caratteristiche

    1. saggio fisso di interesse nominale annuo pari o superiore al 6 per cento; b) durata residua di ammortamento pari o superiore a 10 anni; c) residuo debito da ammortizzare superiore a 100.000 euro.

    Art. 2.

    Effetti e condizioni della rinegoziazione

  2. La rinegoziazione ha effetto dal 1° luglio 2003 e comporta la rideterminazione del piano di ammortamento di ciascun mutuo, con pari decorrenza.

  3. Il nuovo piano di ammortamento e' sviluppato

    1. a rate semestrali posticipate costanti comprensive di capitale ed interessi; b) per una durata pari alla durata residua al 1° luglio 2003 aumentata di...

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