DELIBERAZIONE 20 giugno 2011 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita'' degli accordi aziendali sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda STP S.p.A. di Trani (BA), conclusi in data 28 luglio 2006 con le R.S.A. e le Segreterie territoriali di Bari delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, F...

LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario delegato per il settore, avv. Prof. Nunzio Pinelli,

Premesso

Che la STP S.p.A. di Bari e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico locale nella provincia di Bari;

Che, in data 28 luglio 2006, la STP S.p.A. di Bari con le R.S.A. e le Segreterie territoriali di Bari delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL, FAISA CISAL e RdB hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, che sostituisce i precedenti accordi conclusi il 1° marzo 2005 (valutati idonei con delibera del 13 luglio 2005, n. 05/391);

Che, in data 4 luglio 2007, prot. n. 3561/B, il testo dei predetti accordi e' stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita';

Che, in data 1° agosto 2007, prot. n. 612/RU, il testo di tali accordi e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.;

Che, in data 1° agosto 2007, ASSOUTENTI PUGLIA ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Che, decorso il termine di 30 giorni, nessuna altra delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine ai citati accordi;

Considerato

Che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

Che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da...

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