DECRETO 17 maggio 2002 - Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che individua le prestazioni sanitarie soggette a vigilanza, rese alla persona nell'esercizio delle prestazioni ed arti sanitarie; Visto l'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente le prestazioni sanitarie di diagnosi,cura e riabilitazione esenti dall'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), che, da un lato, ha specificato che le prestazioni sanitarie esenti devono essere connotate dalla loro finalizzazione alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona, rese dalle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art.

99 del testo unico delle leggi sanitarie e, dall'altra, ha ampliato la categoria dei soggetti esercenti attivita' sanitaria esente da determinarsi con apposito decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro delle finanze; Visto l'art. 13 della direttiva 77/388/CEE disciplinante le esenzioni a favore di alcune attivita' di interesse pubblico; Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva della professione di odontoiatra; Visto il decreto interministeriale sanita' - finanze, in data 21 gennaio 1994, con il quale e' stata ampliata la categoria dei soggetti esercenti attivita' sanitaria esente; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.

421; Visto l'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, che ha sostituito in tutte le disposizioni di legge, la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" con la denominazione "professione sanitaria"; Visto l'art. 4, commi 1 e 2, della predetta legge n. 42/1999 che disciplina l'equipollenza e l'equivalenza, ai fini dell'esercizio professionale, dei diplomi e degli attestati conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, concernente la disciplina delle professioni sanitarie...

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