DELIBERAZIONE 9 luglio 2012 - Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero degli addetti al servizio di assistenza alla balneazione della Regione Emilia Romagna. (Deliberazione n. 12/333). (12A09105)

La Commissione, nella seduta del 9 luglio 2012, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimita' la seguente delibera di Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero degli addetti al servizio di assistenza alla balneazione della Regione Emilia Romagna:

LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario delegato per il settore, Prof. Avv. Pietro Boria,

Premesso:

1) che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'attivita' di assistenza alla balneazione costituisce servizio pubblico essenziale, volto a garantire il diritto delle persone, costituzionalmente tutelato, alla vita ed alla sicurezza;

2) che la finalita' perseguita dalla legge, nella fattispecie, e' quella di garantire agli utenti una balneazione sicura, ossia una fruizione immediata e diretta, in condizioni di massima sicurezza, dello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare;

3) che l'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, demanda la definizione delle prestazioni indispensabili, e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, ad accordi tra le parti;

4) che le associazioni di categoria degli stabilimenti balneari della Regione Emilia Romagna, e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori addetti al servizio di assistenza alla balneazione, benche' piu' volte sollecitate in tal senso da questa Commissione di garanzia, anche nel corso di apposite audizioni, non hanno raggiunto alcun accordo in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

5) che, in mancanza di accordo tra le parti, la Commissione di garanzia e' tenuta a deliberare una provvisoria regolamentazione, sull'insieme delle prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

6) che la fissazione di una specifica disciplina e' necessaria per garantire agli utenti certezza delle regole poste a garanzia delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero;

Tenuto conto:

1) che l'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza balneare n. 1/2012, adottata dalla Regione Emilia Romagna con determinazione n. 4049 del 28 marzo 2012, prevede che l'attivita' balneare nella predetta Regione debba avere inizio non oltre l'ultimo fine settimana di maggio e terminare non prima del secondo fine settimana di settembre e che, durante tale periodo, i servizi di salvataggio...

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