DECRETO 23 dicembre 2004, n. 319 - Regolamento recante le condizioni e le modalita' di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e, in particolare l'articolo 2-bis, come novellato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, il quale prevede che il Tesoro dello Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti che le societa' in amministrazione straordinaria contraggono con le istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, fino ad un ammontare complessivo non eccedente, per il totale delle imprese assistite, i 700 miliardi di lire e che le condizioni e modalita' della prestazione delle garanzie sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI; Visti i propri decreti in data 19 giugno 1979, del 7 febbraio 1980, del 31 luglio 1981, del 21 gennaio 1982 e del 3 novembre 1982, emanati in attuazione della predetta disposizione legislativa; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 274 e, in particolare, l'articolo 1, in forza del quale il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione della predetta legge n. 95 del 1979, ad eccezione dell'articolo 2-bis; Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il quale prevede, all'articolo 55, che, nel caso in cui sia prevista la garanzia dello Stato, il programma presentato dal Commissario straordinario deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e, all'articolo 101, che con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le disposizioni recanti le condizioni e le modalita' di prestazione della garanzia statale sono adeguate alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e alle disposizioni del decreto medesimo; Visto il

23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e, in particolare l'articolo 5, comma 2, il quale prevede che fino all'autorizzazione del programma il Commissario straordinario richiede al Ministro delle attivita' produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni necessarie per la salvaguardia della continuita' dell'attivita' aziendale delle imprese; Vista la comunicazione della Commissione europea concernente ´Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltaª (2004/C 244/02); Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004 (parere n. 10911/04); Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. ACG/111/DGT/91844 del 16 dicembre 2004); D'intesa con il Ministro delle attivita' produttive (nota n.

0009613 del 2 dicembre 2004);

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

  1. La garanzia statale e' concessa, nei limiti delle disponibilita' esistenti a valere sull'ammontare stabilito dalla legge, a beneficio delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, per le quali, a seguito della decisione favorevole della Commissione europea, sia stata autorizzata con provvedimento del Ministero delle attivita' produttive

    1. l'attuazione del piano di intervento per il salvataggio, anche secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004; b) l'esecuzione del programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 54 e seguenti del decreto legislativo n. 270 del 1999.

  2. La garanzia assiste le operazioni finanziarie poste in essere dal commissario straordinario con le banche per la realizzazione del piano o del programma di cui al comma 1.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Il testo dell'art. 2-bis della legge del 3 aprile 1979, n. 95 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), come novellato dall'art. 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, e' il seguente

    ´1. Il Tesoro dello Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti che le societa' in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

  3. L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire.

  4. Le condizioni e modalita' della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI.

  5. Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.ª.

    - Il testo dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n.

    274 (Disposizioni in materia di attivita' produttive), e' il seguente

    ´Art. 1 (Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95...

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