DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2012, n. 38 - Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'energia.

(Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. 1) n. 25 del 22 giugno 2012) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante 'Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione', che, nell'ambito della nuova articolazione dei Dipartimenti regionali, ha istituito il Dipartimento dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita', a decorrere dal 1° gennaio 2010;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante 'Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.

19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche, ed in particolare la nuova riorganizzazione del Dipartimento regionale dell'energia;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante 'Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita' dell'attivita' amministrativa', quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che 'con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento';

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che 'nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione...

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