DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2011, n. 161 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato. (11G0203)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, concernente regolamento recante il limite di eta' per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato;

Considerata l'esigenza di ottenere per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, procedure concorsuali piu' spedite ed effettivamente gestibili;

Considerate, inoltre, la natura del servizio richiesto ai procuratori dello Stato e le oggettive necessita' dell'Avvocatura dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 aprile 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

Art. 13. - 1. L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale.

2. Le prove scritte hanno luogo nella provincia di Roma e consistono:

a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto privato e/o di diritto processuale civile;

b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale e/o di procedura penale;

c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale.

3. La prova orale ha luogo a Roma e concerne, oltre alle materie indicate nel comma 2, il diritto costituzionale, il diritto internazionale privato, il diritto comunitario, il diritto tributario, il diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica.

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Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

.

- Il testo dell'art. 62 del regio decreto 30 ottobre

1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e...

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